Adozioni internazionali. Sto cercando le mie origini cosa mi consigliate?

Buongiorno Ai.Bi.

Sono stata adottata più di 15 anni fa in sud America all’età di 6 anni. Da un po’ di tempo sono alla ricerca delle mie origini e vorrei avere info su come si fa in questi casi, potete aiutarmi?

Grazie per quanto potete fare,

Antonella

Cara Antonella,

la legge italiana non consente l’accesso libero alle proprie origini perché con l’adozione si diventa figli della nuova famiglia a tutti gli effetti come se si trattasse di figli naturali, senza differenza.

L’unico modo per tentare – ma senza alcuna garanzia – di avere alcune informazioni è attraverso il Tribunale per i minorenni. Una volta che avrà 25 anni potrà chiedere al Tribunale per i minorenni di residenza l’accesso alle origini che, tuttavia, non viene concesso in automatico ma dopo specifiche indagini e solo nel caso in cui anche i familiari d’origine siano d’accordo. Peraltro nel caso di adozione internazionale va valutato anche cosa prevede e consente la legge straniera.

Questo procedimento è previsto nell’articolo 28, comma 5, della legge 184/1983 (dopo le modifiche della legge 149/2001) che stabilisce: “l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici“. Anche se la norma parla solo di “genitori biologici”, con la sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018 la Corte di Cassazione ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma considerando che nella richiesta si possa domandare di accedere anche alle informazioni su altri familiari come i fratelli e le sorelle e ha stabilito il seguente principio di diritto: “L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, della L. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

E’ prevista anche una richiesta da poter fare dai 18 anni, ma con possibilità limitate (“Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.”).

Consideri anche che nessun’altro a parte di Tribunale per i minorenni competente in base al luogo di sua residenza può darle le informazioni che chiede e che in base all’articolo 73 della stessa legge 184/1983 dare informazioni in questi casi per chi ne è in possesso è un reato (“Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000. Se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricatodi pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.“), e per questo motivo è opportuno non muoversi autononamente.

Nella speranza di averle dato utili informazioni, un caro saluto e buon tutto

Ai.Bi.