Affido. Vorremmo adottare la “nostra” bambina in affido, ma i servizi vogliono che sia adottata da una altra famiglia

“Sono trascorsi 5 anni, Enrica è cresciuta, oggi ha 8 anni. Ha vissuto la sua infanzia con noi. Noi siamo i suoi punti di riferimento. La bambina è stata ritenuta adottabile., ma i servizi… “

Gentilissima Ai.Bi.

assieme a mio marito, abbiamo deciso, nel 2016, di aprirci all’accoglienza affidataria di un minore in difficoltà. Così dopo poco tempo, è arrivata nella nostra famiglia Enrica, una dolcissima bambina di 3 anni. All’inizio la piccola era un po’ frastornata ed intimidita, ma con il passare del tempo si è instaurato un legame profondo. Da allora sono trascorsi 5 anni, Enrica è cresciuta, oggi ha 8 anni. Ha vissuto la sua infanzia con noi. Noi siamo i suoi punti di riferimento. La bambina è stata ritenuta adottabile. Per noi è come se fosse nostra figlia e vorremmo formalizzare questo nostro sentimento tramite l’adozione. Enrica è d’accordo, ma i servizi vogliono sia adottata da un’altra famiglia.

Cosa possiamo fare?

Marcella

Cara Marcella,

la legge19 ottobre 2015, n.173 sul “diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, che è in vigore dal 13 novembre 2015, ha introdotto nuove norme per valorizzare il legame creatosi tra i bambini in affidamento e gli affidatari, ovviamente nel caso di rapporto positivo e utile per i minorenni.

In particolare l’articolo 4 ha dei nuovi commi che riportiamo:

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II, del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”.

Dunque in base all’articolo 5, comma 1, dopo le modifiche del 2015, è previsto che “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.

Sicuramente l’affidamento e l’adozione di un minore sono due istituti con la medesima finalità che è quella di tutelare il minore, ma richiedono una partecipazione e una disponibilità della coppia genitoriale differente, tuttavia possiamo affermare che secondo la legge sopra citata, una famiglia affidataria può adottare il minore avuto in affidamento.

La legge sul punto è chiara, la famiglia può dare la propria disponibilità all’adozione e il TM deve tenere conto della richiesta, valutando l’esistenza dei legami che si sono realizzati nel tempo dell’affidamento.

Ma la legge prevede in ogni caso che la famiglia affidataria sia sentita nel momento in cui viene avviata la pratica di adozione del minore avuto in affidamento e in quell’incontro la famiglia può esprimere la propria volontà di adottare il minore.

Occorre precisare che la legge non considera un obbligo del giudice quello di accogliere la richiesta di adozione formulata dalla famiglia affidataria, poiché è sempre primario l’interesse del minore che va valutato nello specifico e caso per caso, ma sicuramente gli affidatari hanno tale facoltà e la legge li pone in una posizione privilegiata rispetto alle altre famiglie adottanti.

Adozione: priorità all’interesse del minore

La Legge 173/2015, che ha sconvolto la legislazione in materia di adozione e affido, ha voluto sottolineare ancora una volta la priorità dell’interesse del minore rispetto a ogni altra situazione, considerando quei casi che non rientrano nelle adozioni legittimanti e che per tale motivo sono spesso maggiormente complicati da risolvere.

L’art. 4 di questa legge si pone quindi nel novero di quelle adozioni c.d. particolari (come l’adozione speciale ex art. 44 L. 183/84 o l’adozione mite di natura giurisprudenziale) che intervengono laddove ci potrebbero essere dei legami forti del minore con altri soggetti (necessariamente una famiglia), ma occorre dare una veste giuridica e quindi definitiva, in particolare dare lo status di “figlio” al minore, alla situazione considerando se sia utile per il minore mantenere tali legami.

Proprio qui sta l’interesse superiore del minore, quello di non vedersi distruggere i legami creatisi con la famiglia che lo ha accolto, laddove questi legami siano validi e siano stati fondamentali per la sua crescita.

Può accadere che il TM ritenga validi i legami instauratisi, ma non tali da consentire l’adozione, in tali casi tuttavia, laddove il tribunale per i minorenni dovesse ritenere di non accogliere la disponibilità all’adozione degli affidatari, ma il bambino venga dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento in considerazione delle valutazioni documentate dei servizi sociali (art. 5 ter e quater), e non è quindi escluso che, specie se in questo senso vada anche la volontà del bambino, che gli ex affidatari possano/debbano mantenere un legame col bambino.

Concludiamo ricordando che, proprio perché non è una decisione automatica e proprio perché, come detto all’inizio, l’adozione e l’affidamento sono istituti diversi, affinché la famiglia affidataria possa adottare il minore occorre che abbia ottenuto preventivamente dal TM l’idoneità all’adozione nazionale.

Ufficio Diritti Ai.Bi.