Caso Bulgaria. Nessuna censura di un Tribunale su Ai.Bi.: “L’ente non è parte di alcun procedimento giudiziario” sulla mancata denuncia di presunti pedofili

giudiceIn un articolo del 21 luglio 2016, che sul titolo riporta “Il Tribunale dei minori: Ai.Bi non ha denunciato i pedofili”, pubblicato online sul suo blog, il giornalista Fabrizio Gatti, ormai noto per le evidenti ostilità contro Ai.Bi., ha dichiarato che “le gravi omissioni di Ai.Bi e del suo presidente” sarebbero  “dimostrate” da un “provvedimento con cui un Tribunale per i minorenni italiano censura il comportamento di Marco Griffini, della sua associazione e di alcuni suoi operatori”.

Come riferito dal giornalista, che ne riporta alcune immagini, si tratterebbe di un documento “che porta la firma di tre giudici e del presidente del Tribunale ed è stato depositato nel maggio 2014”, il cui solo dispositivo (tecnicamente la parte conclusiva in cui sono assunte le decisioni di un tribunale) sarebbe composto in totale da “dieci pagine”.

Nei mesi scorsi Ai.Bi. ha chiesto al Tribunale per i Minorenni in questione e alla CAI (Commissione Adozioni internazionali) di potere ricevere copia del provvedimento indicato dal giornalista, dal momento che non ne aveva, e continua a non averne, alcuna conoscenza.

La risposta avuta da entrambe le autorità è stata che “l’ente richiedente non è parte formale del procedimento giudiziario inerente il provvedimento richiesto in copia” e che Ai.Bi è un “soggetto terzo” rispetto ad esso.

In altre parole non corrisponde al vero che il Tribunale per i Minorenni ha emesso una “censura” non essendo possibile che un Tribunale per i minorenni possa avere “censurato” Ai.Bi. che non era parte del procedimento.

Altra prova del fatto che il provvedimento indicato da Gatti non censura né certo sanziona Ai.Bi. è dato dallo stesso fatto che l’associazione non ne ha neppure ricevuto una copia!

Del resto l’art. 111 della Costituzione stabilisce che nessuna persona, e ovviamente neppure una associazione, possa essere destinataria di provvedimenti giudiziari senza la propria partecipazione alla procedura e senza l’esercizio del noto diritto di difesa.

Peraltro, nessuna norma del nostro ordinamento prevede per i Tribunali per i minorenni il potere di “censurare” persone, né fisiche né giuridiche, quand’anche queste fossero parte dei procedimenti di cui si occupano. Per fare un esempio del tipo di procedimenti che rientrano nella competenza dei Tribunali per i minorenni, nel caso di provvedimenti con cui il Tribunale per i minorenni decida di apporre limiti alla  responsabilità genitoriale (in precedenza detta “potestà genitoriale”) oppure di dichiararne la decadenza, tale decisione non rappresenta mai una sanzione per l’inidoneità dei genitori ma è ontologicamente una decisione volta alla tutela dei figli per far fronte ad una situazione oggettiva, accertata dai servizi sociali, rispetto alla quale le “colpe” dei genitori (e tanto più di soggetti terzi) non hanno alcun ruolo né funzione.

Infine, quand’anche il Tribunale per i minorenni, per assurdo, avesse inserito nel provvedimento di volontaria giurisdizione relativo ad un caso privato una “censura” nei confronti di Ai.Bi., esso certamente avrebbe violato, nell’esercizio delle sue funzioni, i doveri di correttezza e rispetto della persona (art. 1, D. Lgs. n. 109 del 2006), con una condotta riconducibile agli illeciti previsti nell’art. 2 di detto decreto lgs. 109/2006 che prevede i casi di illeciti disciplinari dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni.

In particolare, si tratterebbe di un provvedimento non consentito dalla legge con conseguente lesione di diritti dell’ente tutelati dalla Costituzione ovvero di provvedimento comunque illegittimo perché  esercizio di una potestà riservata dalla legge ad altri organi, essendo semmai la CAI (per eventuali aspetti amministrativi) oppure una autorità competente in materia penale (per eventuali responsabilità di tipo penale) a potere sanzionare l’ente autorizzato – cosa che non è mai avvenuta – ma non certo un tribunale per i minorenni!