Cassazione ribaltata. E legislatore scavalcato

tribunale minorenni targa bis 400 286Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, autorizzando la trascrizione in Italia dell’adozione di due fratellini da parte di una coppia gay italiana residente in Gran Bretagna, ha di fatto smontato una sentenza della Cassazione. Ma non poteva farlo. I giudici fiorentini, infatti, hanno dato per certa la modifica della legge 184 che regola le adozioni. Se ne parla in questo articolo, che riportiamo integralmente, pubblicato sul quotidiano “Avvenire” domenica 10 marzo a firma del giornalista Marcelloo Palmieri.

 

“E’ evidente che la legge italian vieta l’adozione a coppie non coniugate siano esse eterosessuali o omosessuali”. Letta in questa frase, la prima sentenza resa nota ieri – quella relativa ai due italiani in Inghilterra – non lascerebbe adito a dubbi. Invece no: il provvedimento conclude in senso opposto, perché a detta del collegio giudicante “l’articolo 36 comma 4” della legge 184/83 sarebbe “una norma speciale”. Dunque derogherebbe a tutte le altre previsioni contenute nella legge sull’adozione, compresi il requisito – in capo agli adottanti – del rapporto di coniugio. Per giungere a questo, il tribunale “smonta” una sentenza della Cassazione (la 3572/2011) che aveva stabilito l’esatto contrario: “Deve escludersi che soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell’articolo 36, comma 4 in questione, il riconoscimento dell’adozione di un minore”: Potevano farlo i giudici fiorentini? No. La Suprema Corte ha infatti una funzione “nomofilattica”, vale a dire che le sue pronunce devono orientare le magistrature minori affinché la legge sia ovunque applicata in modo uniforme. In questo caso è accaduto il contrario: la Cassazione ha fornito una chiave di lettura, e un tribunale l’ha ribaltata.

C’è poi un altro aspetto della sentenza che lascia perplessi, tra i tanti: l’Italia non può recepire adozioni formalizzate da connazionali all’estero quando contrarie al cosiddetto “ordine pubblico”, vale a dire ai principi fondamentali della comunità. La sentenza lo riconosce, ma nel caso concreto tiene inesistenti le contraddizioni con il nostro ordinamento. E c’è di più. I giudici affermano che non minerebbe l’ordine pubblico la “mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la norma vigente”. Non sfugga quel “temporanea”: lasciando intendere che il Parlamento dovrà rinoscere quel che oggi passa per sentenza, il tribunale si è sostituito al legislatore. E attenzione: a differenza di altre precedenti decisioni creative, argomentare nel solo campo dell’interpretazione, la magistratura ha dato per certa la modifica della norma in una certa direzione. Ma questa legge così com’è i giudici devono applicare, non sue eventuali future modifiche.

Nel caso di specie il quadro è chiarissimo: il nostro diritto di famiglia non consente la “genitorialità” omosessuale, la Cassazione non avalla la deroga operata dal tribunale fiorentino e la Corte europea dei diritti dell’uomo – pure citata dalla sentenza – su queste materie, pur timidamente, lascia liberi gli Stati (Grande Chambre, 19 febbraio 2013). Ecco dunque qual è per l’Italia il miglior interesse del minore, soggetto debole e dunque primo destinatario della tutela giuridica: crescere con mamma e papà. Non sembrerebbe così’ discriminante, per il piccolo in primis.