Ci sono oggi delle eccezioni per le quali una donna single può adottare un bambino?

Cara Ai.Bi,
sono Simona, vi seguo da tempo e vi faccio i complimenti per il vostro lavoro. Vi scrivo perché ho una domanda, molto semplice nella formulazione, ma non ho idea nella risposta: una donna single può adottare bambini?
Grazie dell’ascolto e della risposta che vorrete darmi.
Un caro saluto
Simona

Cara Simona,
Prima di tutto grazie per i complimenti e per averci scritto.
In sé, la risposta breve è facile: la legge italiana prevede che solo coppie sposate possano adottare bambini, sia con adozione nazionale sia con le procedure di adozione internazionale.

Nel suo complesso, però, la questione è più articolata.
Vi sono, infatti, dei casi eccezionali in cui è concesso adottare anche senza la previa dichiarazione di adottabilità e anche a persone singole: quelli in cui vi sia un rapporto pregresso oppure altre situazioni particolari che consentano di pronunciare una adozione – detta speciale– in base all’art.44 della legge 184/1983.

Così è, ad esempio, nel caso di persone unite al minore da vincoli di parentela fino al sesto grado oppure da un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre (art. 44 lettera a); oppure, ancora, quando il minore si trovi in una condizione di handicap e sia orfano di padre e di madre (art. 44 lettera c). La condizione di “handicap” è descritta nella legge 104/1992 all’art. 3 comma 1: “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Infine, è possibile che single adottino in via eccezionale minori non adottabili quando vi sia la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (art. 44 lettera d).

Si tratta a ben vedere di situazioni in cui vi è l’esigenza di garantire ai bambini una continuità affettiva ed educativa per relazioni già esistenti oppure per assicurare cure e affetto familiare a bambini in particolari condizioni di svantaggio.

Con l’adozione speciale, tuttavia, i bambini adottati non diventano figli legittimi di chi li adotta ma vengono mantenuti anche i legami con la famiglia di origine: dunque il nuovo genitore assume diritti e obblighi genitoriali nei confronti dell’adottato ma si aggiunge alle persone che avevano per legge già in precedenza un ruolo genitoriale nei confronti del bambino. Inoltre, l’adozione non crea legami con la famiglia allargata dell’adottante e può essere revocata.

Le persone singole, come una donna single o uomini single, che vogliano aprire la propria casa e accogliere un bambino bisognoso di cure possono comunque, al di là dell’adozione, rendersi sempre disponibili per l’affidamento familiare, mettendosi a disposizione per bambini e ragazzi che si trovino in condizioni di disagio familiare e che abbiano anche solo temporaneamente bisogno di cure, affetto e di famiglia. Nel caso dell’affidamento, previsto come misura temporanea, l’ottica è quella di un progetto che abbia come obiettivo il supporto in un momento difficile e il contributo al tentativo di reintegrazione del bambino nella famiglia di origine, ove possibile e conforme al suo interesse. Per questa via anche le persone singole possono contribuire attivamente all’accoglienza dei bambini e ragazzi nell’ottica del loro superiore interesse che di volta in volta deve essere individuato e perseguito con il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti e le autorità competenti.

Ufficio Diritti Ai.Bi.