Congedo parentale: estensione al padre adottivo del diritto di permanenza all’estero

Quando la data del parto si avvicina, i futuri genitori cominciano a informarsi sui diritti di cui possono godere dopo la nascita del bebè. Proprio in merito al congedo parentale, il recente decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia contenuto nel Jobs Act, ha introdotto importanti novità, che però saranno valide solo per il 2015, in via sperimentale.

A cambiare saranno, innanzitutto, i tempi di fruibilità. Il limite massimo entro cui è possibile godere del congedo parentale è stato esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino. Anche la soglia entro cui richiedere il prolungamento del congedo in caso di figli con handicap passa dagli 8 ai 12 anni. La durata complessiva, invece, rimane inviata: è sempre pari a tre anni.

Modificata anche la retribuzione. Durante i periodi di congedo facoltativo dal lavoro, la mamma e il papà percepiscono sempre il 30% della loro retribuzione (a carico degli enti previdenziali), ma non più fino ai tre anni del bambino bensì fino ai sei anni.

Il decreto, inoltre, introduce la possibilità anche per i genitori adottivi ed affidatari di fruire della sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino e l’estensione al padre del diritto di permanenza all’estero senza retribuzione per le adozioni internazionali, anche qualora la madre non sia lavoratrice.

Grazie alle novità introdotte, ciascun genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. Non solo. È anche possibile chiedere, in alternativa al congedo parentale, il part-time per un periodo analogo. Al termine, l’orario di lavoro ritorna alla normalità. Mamma e papà non sono più obbligati a dare un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui vogliono iniziare l’astensione: possono chiederlo fino a cinque giorni prima. Il limite si abbassa a due giorni nel caso di astensione su base oraria.

Infine, se il parto avviene in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni del congedo di maternità non goduti prima della nascita del bebè si aggiungono al periodo di congedo post parto, anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei cinque mesi.

Fonte: www.ipsoa.it