Convenzione Aja e Kafala: presentata in Senato una mozione per sollecitare la ratifica entro il 2010

Riceviamo e pubblichiamo la mozione presentata dai Senatori Carlino, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannuti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi appartenenti al gruppo dell’Italia dei Valori. Questa mozione ha l’obiettivo di “impegnare il Governo a presentare, in tempi brevissimi e comunque non oltre il 2010, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione de L’Aja”, che prevede tra l’altro il riconoscimento della Kafala.

Ai senatori vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso a favore dei bambini abbandonati.

 Il Senato, premesso che: l’Italia ha firmato la convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996 sulla «competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori»; il nostro Paese avrebbe dovuto ratificare la convenzione, secondo la decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 (2008/431/CE), entro il 5 giugno 2010; l’Italia non ha ancora provveduto alla ratifica di tale convenzione ed è quindi sotto esame da parte dell’Unione europea; tale convenzione, se ratificata, contribuirebbe a creare uno spazio giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta ad un’infinità di situazioni problematiche, a tutt’oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili; considerato che:
la convenzione in esame aggiorna quella de L’Aja del 5 ottobre 1961, vigente in Italia, e prevede provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, escludendo l’adozione, gli obblighi alimentari e la sottrazione dei minori già regolamentati da altre convenzioni internazionali; essa definisce gli ambiti di applicazione stabilendo quale sia lo Stato competente e le autorità in esso esistenti che devono proteggere il minore nei singoli casi specifici, anche in riferimento alla localizzazione fisica dello stesso minore in un determinato momento, anche al fine di adottare provvedimenti di urgenza, determinare le leggi applicabili, garantire l’esecuzione delle misure di protezione del minore, cooperare con altri Stati coinvolti nel caso; inoltre, prevede una procedura di consultazione – da parte dell’autorità competente a disporre le «misure di protezione della persona e dei beni del minore» (dello Stato di residenza del minore) – della «autorità centrale» dello Stato nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito. L’articolo 33, comma 2, stabilisce infatti che «la decisione sul collocamento o l’assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale dello Stato medesimo avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore»; la Commissione europea considera questa convenzione estremamente importante per la protezione dei diritti dei minori nelle situazioni di custodia di tipo internazionale e che coinvolgono più Stati; tra l’altro, l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, come modificato dall’articolo 1 del trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2005, recita «L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»; sebbene il Ministero dell’interno abbia posto inizialmente una riserva tecnica sulla kafala, evidenziando la necessità di verificarne la compatibilità con l’ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori, in data 6 ottobre 2010 nel corso dello svolgimento di un’interrogazione a risposta immediata presso la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati relativa all’argomento, il Governo ha dichiarato che «il fatto che il Ministero dell’interno abbia sciolto – con riferimento alla sola kafala giudiziale – la riserva precedentemente posta, permette al Ministero della giustizia di riconvocare il tavolo interministeriale perché, nei tempi consentiti dagli ultimi necessari approfondimenti, possa essere completato il complesso concerto finalizzato al disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione»; considerato inoltre che esiste il rischio che la Commissione europea attivi la procedura contro la violazione dei trattati, prevista dall’art. 258 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), nei confronti del nostro Paese e che l’Italia sia costretta, quindi, a presentarsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e a pagare una probabile sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario, impegna il Governo a presentare, in tempi brevissimi e comunque non oltre il 2010, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione de L’Aja”.