Dall’affido all’adozione: quando l’interesse del minore viene sacrificato in nome dei bisogni dell’adulto

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Arrivare, attraverso l’affido, alla possibilità di ottenere l’adozione in ogni caso. E’ il rischio che si corre il 10 marzo quando è previsto che approdi in Senato il disegno di legge 1209, con quattro snelli articoli: modifiche alla legge 184 del 1983 in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie. Con il ddl si vuole superare l’attuale divieto di adottabilità da parte delle coppie che hanno avuto in affido temporaneo un minore al fine di garantire continuità degli affetti al bambino, permettendo alle famiglie affidatarie una sorta di diritto di “prelazione”, qualora  il bambino non possa più far ritorno nella propria famiglia di origine e quindi dichiarato adottabile.

Alla vigilia della discussione in Aula, però, arriva la notizia del deposito di un emendamento all’attuale testo di legge che vorrebbe abolire una parte significativa del primo articolo: quella in cui, al privilegio riservato alla famiglia affidataria nel caso il cui minore sia dichiarato adottabile, è legato indissolubilmente il requisito che la coppia sia sposata.

Sì all’adozione per i genitori affidatari, dunque, anche se sono single. E addio all’articolo 6 della legge 184, in cui si stabilisce che l’adozione, invece, “è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”. Il che tradotto vorrebbe significare introdurre una norma che, anziché garantire in tutti i modi possibili il “superiore interesse del minore”, vuole promuovere lo slogan ‘adozioni più facili per tutti’.

Bisogna precisare che oltre all’affido,  anche l’adozione è già consentita a persone singole ma solo in alcuni casi specifici, ben regolamentati dall’articolo 44 della legge 184: quelli per esempio in cui il minore sia portatore di handicap, o che ad adottarlo sia il coniuge del genitore. In queste circostanze la legge prevede che l’adozione sia possibile a persone sposate anche da meno di tre anni, a persone non coniugate, per estensione interpretativa persino ai conviventi more uxorio. Il grave pericolo ora è che si generalizzi il principio dell’adozione per i genitori affidatari soli, per le coppie di fatto e per gli omosessuali. Tradotto: c’è il concreto rischio che il diritto riconosciuto a una persona affidataria sola di adottare il minore, di cui si è preso cura, possa finire con il legittimare quello alle adozioni tout court, nazionali e internazionali.

Una proposta nata per tutelare la continuità degli affetti dei bambini in affido  – dice Cristina Riccardi, consigliera di Ai.Bi., Amici dei Bambini per il settore Accoglienza temporanea –  si sta trasformando in una proposta che ha solo a cuore i desideri e i diritti degli adulti”.

L’adozione ai single, in base all’art 44 della legge 184 – continua Riccardi -, è già prevista in casi particolari e non occorre alcuna integrazione. L’eliminazione dell’art 6, invece, aprirebbe a qualsiasi tipo di famiglia, quindi a coppie di fatto e omosessuali, la possibilità di adottare. Nel pieno rispetto di ogni scelta personale, rimane il fatto che i bambini già provati dall’abbandono abbiano bisogno di una famiglia certa e di una mamma e un papà”.

Un pensiero condiviso in pieno dal Forum delle associazioni familiari.

Da anni si discute su come migliorare la legge 149 – scrive il Forum – su affido e adozione, per garantire maggiori tutele ai minori in difficoltà. La ratio della limitazione alle coppie sposate appare di una evidenza cristallina: offrire ai bambini una famiglia che abbia il massimo della stabilità e dell’impegno pubblico, attraverso il matrimonio“. Certo, molti affidi da parte di persone sole riescono ottimamente, e in ‘casi speciali’ si può già oggi approvare un’adozione da parte di un single, ai sensi dell’art. 44 della legge 149. “Ma si tratta, appunto, di casi speciali – conclude il Forum  -, mentre la generalità della risposta dello Stato deve necessariamente tendere a dare il massimo ad un bambino in difficoltà. E per lo Stato il massimo è una coppia genitoriale completa, regolarmente sposata, che proprio davanti allo Stato si è impegnata alla stabilità e ai compiti di cura previsti dal codice civile“.

Casi specifici, appunto…ovvero limitati e circoscritti da determinate condizioni che di volta in volta vengono soppesate e valutate dai Tribunali.