Dall’affido all’adozione. Riccardi (Ai.Bi) “Garantito il diritto del minore: mai più traumi da distacco”

affido approvato

Da oggi mai più dolori inutili e distacchi traumatici per bambine e bambini, ragazze e ragazzi già provati dalla vita e che non hanno la possibilità di tornare nella propria famiglia di origine. Ieri, 14 ottobre, è stata approvata una legge corale, sostenuta e voluta trasversalmente da enti, organizzazioni e rappresentanti politici. Una norma votata, prima al Senato e ieri alla Camera, a favore dalla stragrande maggioranza dei deputati: solo due sono stati i voti contrari.  E’ stata posta una pietra miliare a tutela l’interesse del minore.

Secondo la nuova legge, la famiglia che ha un minore in affido non solo potrà chiederne l’adozione ma godrà anzi di una corsia preferenziale ridefinendo, così, il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell’affidamento garantendo il diritto alla continuità affettiva dei minori. La nuova legge, mutando la disciplina che vietava l’adozione da parte degli affidatari, scongiura il rischio che bambini già provati dal distacco dalla famiglia di origine siano sottoposti a un altro trauma.

Ecco, in sintesi le novità.

Le famiglie affidatarie godranno di una “corsia preferenziale” per l’adozione del minore ad esse affidato se, dichiarato il suo stato di abbandono, sia impossibile ricostituirne il rapporto con la famiglia d’origine. Snodo fondamentale è proprio questo: accertata l’impossibilità di recuperare il rapporto con la famiglia d’origine, il tribunale dei minorenni, nel decidere  sull’adozione del minore, deve tenere conto dei legami affettivi e del rapporto consolidatosi tra il minore e la famiglia  affidataria.

Attenzione però: la “corsia preferenziale” opererà soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l’adozione previsti dalla legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza d’età con l’adottato) e quando con l’affidamento si sia creato un rapporto “stabile e duraturo” con il minore.

Il diritto del minore alla continuità affettiva viene tutelato anche se il minore fa ritorno nella famiglia di origine, o viene adottato da una famiglia diversa da quella affidataria o se viene dato in affidamento ad altra famiglia: la legge prevede, infatti, che debba essere sempre tutelata la continuità delle  relazioni affettive consolidatesi con la famiglia affidataria. In sostanza la relazione che si è creata tra famiglia affidataria e minore non dovrà essere interrotta e la coppia affidataria avrà diritto (sempre che sia nell’interesse del bambino) a vedere regolarmente il bambino o la bambina con cui hanno vissuto. Occhio di riguardo anche per i ragazzi più grandi, quelli sopra i 12 anni: la legge prevede che siano ascoltati dal giudice che deve decidere tra ritorno alla famiglia di origine,  adozione o nuovo affidamento.

La legge approvata amplia i diritti degli affidatari anche in tribunale : chi ha il minore in affido è legittimato a intervenire (c’è l’obbligo di convocazione a pena di nullità) in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore. È poi prevista la
facoltà di presentare memorie nell’interesse del minore.

Un passaggio importante della norma riguarda l’adozione degli orfani. L’articolo 4, infatti, riguarda una delle ipotesi di “adozione in casi particolari”: quella dell’orfano di padre e di madre che potrà essere adottato da persone a lui legate da un vincolo di parentela (fino al sesto grado) o da rapporto “stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori”. In tal caso, l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e al single; se però l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi.

Per Cristina Riccardi, referente politico di Amici dei Bambini al Tavolo Nazionale Affido, “accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione della legge sulla continuità degli affetti. Viene garantito l’interesse del minore e questo è l’aspetto in assoluto più importante. Dando la possibilità ai bambini, che sono da tempo in affidamento e dichiarati adottabili per intervenuta incapacità dei genitori, di rimanere nella famiglia affidataria, vuol dire garantirgli una crescita serena. Anche perché spesso si tratta di minori andati in affidamento da piccoli e che ora hanno 10/11 anni, un’età ormai difficile per essere adottati”.

E’ importante che “nella legge siano messi in chiaro dei presupposti chiave – precisa Riccardi -, come la stabilità data dalle coppie sposate da almeno 3 anni. Perché affido e adozione hanno presupposti diversi e non bisogna fare confusione. L’atteggiamento di una famiglia che inizia un percorso per l’adozione di un bambino è diverso da quello di chi si rende disponibile per l’affidamento, il cui obiettivo è favorire, quando possibile, il rientro in famiglia del minore”.

La legge approvata ieri scongiura la confusione tra le due diverse forme di accoglienza evitando così di vedere nell’affido  una “scorciatoia” per l’adozione da parte di quei soggetti che la legge non considera in possesso dei requisiti necessari per poter adottare un minore.

Ci auguriamo che questa legge sblocchi la situazione di tanti bambini nel limbo del sine-die – conclude Riccardi – per i quali, per evitare ulteriori traumi, non viene avviato il percorso dell’adottabilità anche se ci sarebbero i presupposti per farlo”.