Decreto Rilancio. Bonus baby sitter e congedo sono incompatibili. O si sceglie l’uno o l’altro

Le modalità di fruizione per il contributo non cambieranno ma non potranno essere cumulabili con i permessi

Il Decreto Rilancio, come avvenuto per il congedo parentale, ha raddoppiato il bonus baby sitter che era già stato inserito nel precedente decreto per fronteggiare i disagi socio-economici conseguenti all’emergenza Coronavirus. Il bonus passerà infatti da 600 a 1200 euro, 2000 per forze dell’ordine e personale sanitario. Il bonus è destinato alle famiglie con figli al di sotto dei 12 anni, limite che non vale se il figlio è disabile. Potrà essere utilizzato per il pagamento dei centri estivi o delle rette di servizi per l’infanzia sul territorio nel periodo da giugno a settembre per bambini o ragazzi dai 3 ai 14 anni di età.

Decreto Rilancio: il bonus sarà richiedibile attraverso il sito INPS, ma incompatibile con il congedo

Il bonus, come in precedenza, potrà essere richiesto attraverso il sito dell’INPS e la cifra verrà caricata sul libretto famigliare presente sul sito medesimo e che andrà compilato sia dal datore di lavoro (cioè dalla famiglia) che dalla baby sitter che sarà retribuita per le ore lavorative effettivamente svolte. Il bonus potrà essere attivato una sola volta per famiglia.

Decreto Rilancio: chi potrà chiedere il bonus

Tutti potranno richiedere il bonus baby sitter? No, ci sono naturalmente delle limitazioni: chi già fruisce del bonus asilo nido o del congedo parentale, che il Decreto Rilancio ha portato a 30 giorni al 50% della retribuzione per entrambi i genitori con figli fino a 12 anni (fino a 16 anni sarà senza retribuzione), non potrà richiederlo. Pertanto le due misure risultano incompatibili.