Dopo le elezioni tornano in scena le case famiglia: è ora di istituire l’avvocato del minore

La proposta di Ai.Bi. – Amici dei Bambini: un avvocato per ogni minorenne fuori dal nucleo familiare d’origine

Dopo le elezioni europee, il Governo dovrebbe tornare a occuparsi di una serie di questioni aperte. Tra queste il delicato tema delle case famiglia e delle comunità educative. Lo ha detto, tra le altre cose, il vicepremier Matteo Salvini, che in precedenza aveva accusato parte di queste strutture. “Su tantissime case famiglia che fanno il loro lavoro – aveva dichiarato il leader della Lega – ci sono anche soggetti che tengono in ostaggio migliaia di bambini”. E, nello scorso mese di aprile, proprio la Lega aveva depositato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori alle case famiglia.

Nel frattempo, però, rimane il tema di chi si dovrebbe occupare di tutelare questi minorenni fintanto che sono collocati all’esterno del nucleo familiare d’origine. Perché, per un minore, l’allontanamento dalla propria famiglia è uno dei momenti più disperati della vita. E così, proprio quando avrebbe bisogno dell’aiuto di qualcuno veramente preparato, si trova spesso solo, in un limbo. Una questione ancora più spinosa se si pensa che, mentre le adozioni non crescono, i collocamenti fuori famiglia di minori aumentano. Secondo le ultime stime, in Italia i minori collocati in strutture di accoglienza (comunità educative, con massimo 12 minori per struttura, case famiglia, con un massimo di 6 minori e famiglie affidatarie) avrebbero oramai superato il tetto di 35mila .

Eppure, negli ultimi anni, a livello internazionale, si è andati verso il pieno riconoscimento del diritto del minore ad essere rappresentato nei procedimenti giudiziari che lo riguardano. La Convenzione ONU del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996 hanno specificato e attuato il diritto del minore alla piena ed effettiva partecipazione ai processi che lo riguardano ed alla difesa, con diverse modalità e a seconda della sua capacità di discernimento.

Ebbene il minore è l’unica persona al mondo che non può nominare un suo avvocato difensore: c’è da porsi quindi la domanda: “chi è in grado di tutelare e difendere i diritti del minore proprio nel periodo più fragile della propria vita?” Non lo può essere infatti il giudice, in quanto per legge è un terzo nel conflitto di contrapposti diritti e interessi (quelli del minore, dei genitori e altri).

Rifacendosi al principio di assolutezza e superiorità dei diritti dei minori, Ai.Bi. – Amici dei Bambini sta elaborando una proposta di legge per individuare e formare figure specializzate in diritto minorile che possano adeguatamente rappresentare gli interessi dei minori dal punto di vista sostanziale e tecnico.

L’avvocato del minore così pensato, oltre a possedere una conoscenza completa della normativa e della giurisprudenza minorile, in modo da realizzare al meglio possibile il diritto di difesa e di rappresentanza del suo assistito, dovrebbe essere anche in grado di sviluppare una capacità comunicativa e una competenza relazionale che gli possa permettere di interagire con tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti relativi al minore. Il minore dovrà poter stabilire con il suo avvocato un rapporto di fiducia che gli consentirà di esprimere i propri desideri e il proprio benessere.