I tribunali che vogliono vedere i bambini: dopo Palermo anche Bari!

Buongiorno, mi chiamo Adele e ho letto sul vostro sito internet la lettere al Direttore della Signora Lucia, che raccontava la sua esperienza con il Tribunale di Palermo. Quando è andata a registrare la sentenza di adozione, le è stato detto che sarebbe stata convocata per un’ulteriore udienza insieme ai suoi bambini.

Anche a me e mio marito è avvenuta la stessa cosa.

Sono appena rientrata dal Brasile, dopo un iter molto travagliato a causa di alcuni miei problemi personali.

L’altro giorno, ci siamo recati al Tribunale dei Minorenni di Bari per i documenti di rientro e, mentre eravamo li, siamo stati avvisati di una nuova convocazione; a breve ci chiameranno per  un’udienza di delibazione, durante la quale verranno ascoltati da soli i nostri bimbi.

Sono molto preoccupata perché non ero a conoscenza di questo “ulteriore passaggio” da compiere. Mi sono informata è mi è stato detto che questa pratica sta diventando consuetudine presso alcuni Tribunali del sud Italia ma che non ha molto senso.

Io e mio marito abbiamo deciso di raccogliere più dati ed informazioni possibili per inoltrare una lettera ai vari Tribunali e capire le motivazioni di tale gesto inusuale.

Grazie mille

 

giudice100Grazie della ulteriore segnalazione: a questo punto è davvero importante raccogliere più dati possibile su cosa avviene in queste udienze per essere in grado di chiedere precisi chiarimenti direttamente ai giudici dei Tribunali.

Quando i bambini stranieri entrano in Italia sulla base di una sentenza di adozione dopo un procedimento di cui è occupato un ente autorizzato, significa che per essi è stato rilasciato un visto sulla base di una specifica dichiarazione della Commissione per le Adozioni Internazionali, prevista nell’art. 32 della legge 184/1983 e successive modifiche. E quando la CAI rilascia questa dichiarazione significa che ha ricevuto tutti gli atti della procedura seguita dagli Enti autorizzati e, ciò valutato, ha già accertato che l’adozione risponde al superiore interesse del minore.

Anche in questo caso dei bimbi provenienti dal Brasile, se si tratta di bambini che hanno fatto regolarmente ingesso in Italia, significa che la Commissione per le Adozioni Internazionali ha già autorizzato la loro residenza permanente in Italia per vivere con i nuovi genitori.

Non si capisce dunque in base a quali norme i giudici si fanno carico del potere di convocare le famiglia per una udienza, visto che la verifica dell’interesse del minore risulta già dai documenti che la legge prevede siano verificati dal Tribunale proprio i documenti, e cioè: 1) la sentenza straniera di adozione, per controllare che “risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall’articolo 4 della Convenzione”; 2) le certificazioni sulla conformità dell’adozione alla Convenzione e l’autorizzazione dell’ingresso e del soggiorno permanente del minore straniero adottato. Sulla base di questi va valutato l’interesse del minore all’adozione solo per conferma. Una conferma che, come Ai.Bi. dice già da tempo, rappresenta un passaggio burocratico che allunga soltanto le procedure a carico delle famiglie e che sembra quasi snaturare gli impegni internazionali assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1993.