Il minore è adottabile se le capacità dei genitori non sono recuperabili in un “tempo ragionevole”

giudiceCon il decreto  28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, sono stati modificati il codice civile e la legge 4 maggio 1983, n. 184.

Innanzitutto, da oggi non si parlerà più di “potestà” ma di “responsabilità genitoriale” (modificato l’articolo 165 del codice civile).

Inoltre, grazie ad una modifica all’art. 15 della legge 184/1983, per condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla dichiarazione di adottabilità di un minore, da oggi non è più necessario che l’abbandono sia riconducibile alla “responsabilità” dei genitori perché anche una incapacità genitoriale incolpevole è rilevante se la situazione di abbandono si protrae troppo a lungo.

Nel periodo in cui un nucleo familiare si trova in una situazione di difficoltà e di rischio che giunge fino all’apertura della procedura di adottabilità, il Tribunale per i minorenni, durante gli accertamenti e prima di pronunciare la sentenza, può impartire ai genitori o ad altri familiari del minore alcune “prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale e materiale dei figli” sotto la sorveglianza dei servizi sociali o del giudice tutelare.

Prima della riforma il mancato rispetto delle indicazioni del tribunale poteva fondare la decisione di dichiarare l’adottabilità del figlio solo nel caso in cui i genitori ne fossero “responsabili”. Dopo la riforma, a prescindere dai motivi che hanno spinto i genitori a non rispettare gli ordini ricevuti dal Tribunale, l’adottabilità del minore potrà comunque essere dichiarata se “è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole”.

Ed ecco la novità: il fattore “tempo”.

Il tempo che passa e che lascia sui minori abbandonati segni indelebili, finora già ampiamente considerato dai giudici anche della Cassazione in numerose decisioni, è finalmente preso in considerazione espressamente dalla legge. Naturalmente saranno anche adesso giudici e operatori a dover valutare se il tempo impiegato dai genitori per tentare un recupero dei propri doveri nei confronti dei figli sia o meno ragionevole. Ed è certo che si tratterà, esattamente come è avvenuto sinora, di una valutazione da compiere caso per caso con riferimento ai danni che l’abbandono produce sul singolo minore.

Resta il fatto che il recupero delle capacità genitoriali fragili dovrà avvenire entro un tempo ragionevole e in maniera compatibile con il diritto dei figli che, grazie alle riforme del codice civile ad opera della Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 già in vigore all’1 gennaio 2013, non è più solo quello di essere “mantenuto, educato e istruito” ma anche “assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” e “ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano” (nuovo art. 315 bis del codice civile).