L’ “assenza” della famiglia rende il figlio adottabile

La scarsa collaborazione del padre con i servizi sociali e la totale assenza di una struttura familiare giustificano la dichiarazione di adottabilità del figlio.

Lo stato di abbandono, infatti, è configurabile anche nell’ipotesi in cui è accertato che non è possibile portare avanti con successo un qualsiasi progetto di sostegno alla funzione genitoriale dell’uomo.

Lo ha dichiarato la Cassazione con l’ordinanza 4855/2012 che ha respinto il ricorso di un  padre nei confronti del quale era stata disposta la sospensione immediata dei contatti con il figlio e dell’esercizio della potestà genitoriale, con nomina di un curatore provvisorio per il bambino.

Per la Cassazione, la rescissione del legame familiare è ammessa solo quando costituisce l’unico strumento adatto per evitare al minore un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli dalla famiglia naturale.

La situazione di abbandono, però, si verifica non soltanto quando c’è il rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche in presenza di una situazione obiettiva del minore che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico.

Ne consegue, ha concluso il collegio, che ricorre la situazione di abbandono anche nel caso di “rifiuto ostinato a collaborare con i servizi chiamato a fornire il loro sostegno al progetto educativo”.

(Da Il Sole 24 Ore, Remo Bresciani, 16 Aprile 2012)