Maternità surrogata: il 27 gennaio 2021 l’udienza sul divieto di riconoscere in Italia due papà per un bambino nato da utero “prestato”

La Corte Costituzionale ammette le opinioni scritte di Ai.Bi. e altre Associazioni.

Lo scorso 2 dicembre 2020 il Presidente della Corte Costituzionale ha ammesso le opinioni scritte presentate da Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini e da altre Associazioni, nell’ambito del procedimento sulla legittimità o meno delle norme italiane che vietano la maternità surrogata e il riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri che stabiliscono questa genitorialità c.d. “di intenzione” senza tenere conto delle concrete modalità di acquisizione dello status di genitore.

La premessa è che con Ordinanza n.99 del 29 aprile 2020, la Corte di Cassazione aveva chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla costituzionalità o meno del divieto, in base all’attuale diritto italiano, di riconoscere le sentenze straniere che attestano il legame di filiazione tra un minore nato all’estero, con le modalità della gestazione per altri (cosiddetta “maternità surrogata”) e un genitore non biologico legato al genitore biologico da matrimonio celebrato all’estero (trascritto in Italia come unione civile).

La vicenda

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione si era trovata dinanzi a due uomini che chiedevano, in base a documenti del Canada, di essere riconosciuti entrambi come genitori del figlio naturale di uno di loro e di una donna diversa da quella che aveva prestato l’utero.

In questo caso specifico la fecondazione era avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di uno dei due uomini, con successivo impianto dell’embrione nell’utero di una diversa donna, non anonima, che aveva portato a termine la gravidanza e partorito il bambino.

Al momento della nascita le autorità canadesi avevano formato un atto di nascita nel quale era indicato l’uomo come unico genitore, mentre né la donatrice dell’ovocita né la cd. «madre gestazionale» erano dichiarate madri del minore.

In Canada, in realtà, è vietata ogni forma di pagamento per l’utero in affitto – pratica sanzionata penalmente – e quindi si è trattato di “volontariato”.

Tuttavia, la registrazione della nascita del bambino in Canada era stata effettuata con un solo genitore (il padre biologico) mentre i richiedenti avevano poi ottenuto che la nascita stessa fosse registrata in Canada con due padri, dopo la vittoria di un ricorso all’estero.

Una volta in Italia, la Corte d’Appello di Venezia, decidendo in primo grado, aveva stabilito che la sentenza canadese che aveva dichiarato il legame di filiazione coi due padri (procedimento di richiesta di riconoscimento di sentenza straniera) avesse i requisiti per essere riconosciuta nel nostro Paese. Il Governo italiano ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.

 Il passaggio in Corte Costituzionale 

 Secondo la Corte di Cassazione, la legge italiana attuale precluderebbe senza dubbio il riconoscimento della decisione della Corte del Canada, ma, per avere conferma, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione.

Il problema del caso concreto deriva dal fatto che la nascita del minore è avvenuta attraverso una forma di maternità surrogata che in Italia non solo è vietata ma è sanzionata penalmente: il divieto di surrogazione di maternità (gestante che presta il ventre per lo svolgimento della gravidanza con gameti di terze persone, c.d. “utero in affitto”) previsto dall’art.12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, è qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della donna e l’istituto dell’adozione.

La Corte di Cassazione si chiede, e chiede alla Corte Costituzionale, se tale assetto normativo si possa considerare legittimo o meno.

La decisione è attesa per il 2021 e la discussione si terrà all’udienza del prossimo 27 gennaio.

Le osservazioni presentate da Ai.Bi:

Queste alcune delle osservazioni di Ai.Bi. e delle altre associazioni, preoccupate dal fatto che, anche se in altri casi è stato già riconosciuto che un bambino possa avere due padri o due madri (sempre per riconoscimento di decisioni o atti stranieri) c’è molta differenza tra i singoli casi particolari che possono essere decisi per tutelare i diritti dei bambini in situazioni e legami già esistenti e riconoscere in via generale pratiche che trasformino l’eccezione in regola giustificando l’acquisizione o la perdita del ruolo di genitore contro ogni altro principio previsto per tutti gli altri casi:

  • il fatto che la maternità surrogata in Italia sia un reato non è un fatto contrario alla tutela dei bambini ma anzi la realizza perché prestare l’utero ad altri viola il primo dei diritti dei bambini, quello di crescere con i propri genitori biologici, ed è chiaro che pratiche di questo tipo consentono la nascita di bambini destinati sin dall’inizio ad essere allontanati da uno o entrambi i genitori; 
  • anche se la genitorialità biologica non è l’unica prevista come legittima in Italia, è tuttavia vietato che le persone dispongano dei rapporti familiari tramite accordi privati e infatti la genitorialità alternativa alla famiglia naturale è basata su presupposti diversi dalla volontà delle parti e sulle garanzie di procedimenti previsti per tutelare i figli e i diritti delle persone coinvolte;

 

  • nell’adozione, per esempio, l’abbandono del bambino viene accertato prima e separatamente mentre d’altra parte i genitori adottivi vengono formati e valutati e non c’è alcuna ragione per cui una “presunzione di idoneità”,  che esiste – fino a prova contraria – per i genitori biologici, debba essere estesa ad altri casi senza alcuna garanzia per i bambini stessi.

 

  • anche se per la crescita dei bambini occorre un ambiente familiare idoneo ed è indifferentemente che si tratti di quello di origine o di uno alternativo, entrambi compatibili con il diritto dei bambini allo sviluppo e al raggiungimento del loro pieno equilibrio psicofisico, negli ultimi anni, è stato reso noto dalla stessa Corte Costituzionale come la consapevolezza delle origini e l’immagine sociale siano componenti identitarie di ogni persona, e sotto questo aspetto – organizzare in via generalizzata l’ordine sociale creando bambini sulla base di queste pratiche, significa violare in via sistematica il diritto dei nascituri (e in definitiva della specie umana) allo sviluppo psicofisico ottimale (cfr. Preambolo CRC);

 

  • non esiste un diritto di essere genitori a tutti i costi.