Minori Stranieri Non Accompagnati: nasce la figura del ‘tutore volontario’. Ai.Bi. in prima linea per la loro formazione

Con l’entrata in vigore della legge per la protezione dei minori stranieri non accompagnati (legge n.47/2017, c.d. ‘Zampa’), approvata lo scorso aprile, inizia a far parte in modo forte dell’ordinamento italiano la figura del tutore volontario. Un compito importante, che dovrà fungere da punto di riferimento per il minore e, che, di conseguenza, necessiterà di adeguata formazione – come dice la legge – da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza.

Per le regioni in cui non è attualmente presente la figura del Garante regionale, così come per Trento e Bolzano, sarà il Garante nazionale a coordinare le operazioni. In particolare, per la Toscana, la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise, il Garante nazionale ha chiesto al Terzo Settore di collaborare, invitando i diversi esperti per aree tematiche che verranno discusse e proposte nelle sessioni formative degli aspiranti tutori.

L’impegno di Ai.Bi. per formare i nuovi ‘tutor’

Anche Ai.Bi. sarà protagonista della formazione della nuova professione volontaria, che la legge stabilisce possa essere reperita in “privati cittadini” che siano “disponibili ad assumere la tutela di  un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la  tutela riguarda fratelli o sorelle”. I requisiti per poter presentare domanda sono: avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato UE, ma con residenza in Italia; aver compiuto 25 anni di età, godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali, oltre all’assenza di condizioni ostative di cui all’art. 350 c.c. (incapacità all’ufficio di tutore).

“Sarò il formatore per la tematica dell’affido familiare – spiega Diego Moretti, responsabile della campagna ‘Bambini in Alto Mare di Ai.Bi. –, concentrandomi in particolare sulle specificità di questo tipo di accoglienza, sui soggetti in gioco e sul ruolo del tutore. In tal senso, mi preme sottolineare come l’affidamento familiare debba essere il collocamento da considerare in via prioritaria rispetto ad altre forme di accoglienza in strutture”.

Solo in Toscana, fino a qualche giorno fa, erano giunte già 177 richieste di iscrizione. “I corsi – specifica Moretti – coinvolgeranno massimo 50 partecipanti alla volta”. L’avvio del percorso è previsto per il prossimo weekend, a Firenze, in modo da consentire la massima partecipazione anche di chi lavora. Al termine del percorso formativo, i nuovi ‘tutor’ saranno iscritti nell’elenco appositamente creato presso il Tribunale dei Minorenni di competenza.

Chi è il Minore Straniero Non Accompagnato?

All’articolo 2 della legge viene esplicitata la figura del MISNA: un “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Che cosa fa il tutore volontario?

Tra i compiti che spettano alla nuova figura ci sono la presentazione della richiesta di soggiorno per minore età, quella per eventuale asilo politico o protezione sussidiaria e umanitaria, nonché la partecipazione alla fase di identificazione del minore (art. 5, commi 3,5,6 e 7 della nuova legge). Ma il tutore deve essere ascoltato anche in caso di rimpatrio assistito o volontario del minore che ha in carico e avrà il compito di gestire la richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare, la richiesta di applicazione del Regolamento UE Dublino III, nonché la richiesta all’EASO per inserire il minore nell’elenco (ove appartenente alle nazionalità previste) per poter essere ricollocato negli Stati membri UE.