Minori stranieri: se hai più di sei anni, nella Regione Veneto non puoi entrare. Una pratica illegale

giudice350E’ giusto e legale imporre un limite di età ai minori che è possibile accogliere in una famiglia? Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha risposto sì. E’ così che da dicembre 2013 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha cominciato a emettere decreti di idoneità all’adozione internazionale con il vincolo di età del minore all’ingresso in Italia.

Gli aspiranti genitori che richiedono l’idoneità all’adozione si vedono recapitare decreti che li dichiarano “idonei all’adozione di un minore di nazionalità straniera di età non superiore agli anni sei, al momento dell’ingresso in Italia”. E’ questa la costante che accompagna le idoneità accordate alle coppie dal Tribunale di Venezia e che Ai.Bi. sta raccogliendo da tante coppie.

Questi decreti rappresentano provvedimenti calati dall’alto senza coinvolgere gli altri soggetti coinvolti nell’iter dell’adozione. In particolare, non considerano che l’abbinamento delle coppie con il minore rientra tra i compiti e i poteri dell’autorità straniera del Paese di origine del minore! Non esattamente un esempio di buona collaborazione. Inoltre, e questo è l’aspetto più grave della vicenda, si pratica l’imposizione di un limite di età ai bambini che è consentito accogliere in famiglia. Eppure l’articolo 6 della legge 149 del 2001, fra i requisiti delle coppie, prevede solo che gli adottanti abbiano non meno di 18 e non più di 45 anni di differenza con il minore.

Il fatto che questo vincolo debba essere rispettato “al momento dell’ingresso in Italia”, pone rischi consistenti sulla possibilità stessa che il vincolo venga rispettato. Dopo l’abbinamento del bambino con la coppia adottiva, infatti, inizia un iter procedurale complesso che prevede la sentenza, il passaggio in giudicato della stessa, l’emissione del passaporto, la richiesta alla Commissione per le adozioni internazionali dell’autorizzazione all’ingresso della famiglia, il rilascio del visto per il rientro in Italia. Solo al termine di questo percorso è possibile il completamento della procedura. I tempi possono non essere sempre prevedibili e, talvolta, dilatarsi a causa di eventi esterni al normale iter e dunque “superare” il limite imposto dal decreto.

Un provvedimento, il decreto vincolato, che è anche palesemente illegale. L’articolo 1 della legge 149 del 2001 stabilisce infatti che “il diritto del minore  a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”.

Nel momento attuale l’ultima parola sul procedimento adottivo spetta ai magistrati. Il Tribunale per i minorenni, infatti, deve omologare la sentenza straniera e ordinare la trascrizione della sentenza nei registri dello Stato Civile. Ma cosa succede se il Tribunale si trova dinanzi a una sentenza straniera di adozione per un minore che non rientra nei limiti sull’età che lui stesso ha stabilito? Il problema è che in questi casi, che non sono disciplinati, il Tribunale potrebbe sollevare questioni sull’adozione pronunciata all’estero.

Si tratta quindi di un sistema con gravi ed evidenti lacune, e il fenomeno dei decreti vincolati ne è la dimostrazione. La legge va cambiata, i tribunali vanno esclusi dalla valutazione di idoneità delle coppie, consentendo ai Servizi Sociali – come avviene in tutti gli altri Paesi europei – di stabilire l’idoneità. E’ un leitmotiv che Ai.Bi. ripete da lungo tempo, con un disegno di legge per la riforma delle Adozioni Internazionali depositato in Parlamento, ponendosi al fianco delle coppie che desiderano accogliere in adozione un minore abbandonato. Si tratta di una battaglia da condurre proprio per ridare fiducia a queste coppie, contro la cultura della selezione dei Tribunali, per favorire invece l’accompagnamento virtuoso di chi vuole donare il proprio amore a tanti bambini abbandonati nel mondo.