Possiamo sperare che il nostro affido si trasformi in adozione?

Buongiorno Ai.Bi.

Vi scrivo per chiedervi un’informazione riguardante una nuova legge sull’adozione e l’affido che potrebbe interessare la mia famiglia. Io e mia moglie qualche mese fa abbiamo festeggiato i 10 anni di matrimonio, durante i quali abbiamo avuto due figli che oggi hanno rispettivamente 8 e 5 anni. Fortunatamente e grazie al frutto del nostro lavoro, abbiamo una buona disponibilità economica, una casa abbastanza grande e i nostri figli non ci hanno mai dato particolari problemi. Tanto da fare nascere in noi il desiderio di un altro bambino e, al contempo, quello di aiutare un minore in difficoltà. L’incrocio tra questi due desideri sarebbe l’affido. Abbiamo parlato di questa eventualità con i nostri figli, i quali ci sono sembrati d’accordo, ma hanno espresso l’idea di avere un fratello per così dire “definitivo”, piuttosto che uno “temporaneo”. So che qualche tempo fa è stata approvata una legge che permetterebbe di trasformare l’affido in adozione: possiamo sperare che questa nuova legge venga applicata anche nel nostro caso?

Grazie,

 

Arturo

 

 

riccardiCaro Arturo,

adozione e affidamento sono due soluzioni differenti che nascono dallo stesso diritto, quello del minore ad avere una famiglia, e sono regolate dalla stessa legge, la 184 del 1983. Quello di diventare genitori, invece, non è riconosciuto come un diritto, pur essendo considerato un profondo desiderio da parte di una coppia.

Fatta questa premessa, conosciamo meglio la realtà dell’adozione e dell’affido. Per l’ordinamento giuridico italiano, qualunque bambino che nasce ha diritto a essere cresciuto ed educato nella propria famiglia. Quando essa si trova ad affrontare delle difficoltà economiche, queste non possono costituire un ostacolo all’esercizio del diritto del minore di vivere con la propria famiglia, la quale quindi necessita di sostegno e aiuto sociale. Nelle situazioni di difficoltà meno compromesse o considerate temporanee, si può ricorrere all’affido familiare per un periodo massimo di 2 anni eventualmente prorogabile qualora tale proroga venga ritenuta nell’interesse del minore. La famiglia affidataria, nel corso di questo periodo, è tenuta a collaborare con quella di origine per il benessere del figlio e per fare in modo che egli possa poi tornare a vivere con i suoi genitori. Pertanto i due nuclei non solo devono conoscersi, ma sono chiamati anche a mantenere una relazione tra loro.

Ben diverso il caso dell’adozione. Nelle situazioni di difficoltà più compromesse e non ritenute transitorie, a causa di una grave mancanza di assistenza sia materiale che morale, si può procedere con l’inserimento del minore in una famiglia adottiva. L’adozione comporta il taglio netto del rapporto con la famiglia biologica e la formazione di nuove relazioni con i genitori adottivi e i loro parenti. In questo caso, i due nuclei – quello di origine e quello accogliente – non devono neppure conoscersi.

Queste sono le aspettative degli operatori del diritto e del sociale. Ma a volte la realtà supera tali aspettative. In alcuni casi in cui si sceglie l’affido, per esempio, non si riesce a raggiungere le condizioni per il rientro del minore nella famiglia di origine: in queste situazioni si può arrivare alla pronuncia di adottabilità. Fino a qualche mese fa la legge non prevedeva che la famiglia affidataria potesse in un secondo momento adottare il minore. E ciò a causa del rischio che la stessa previsione di tale possibilità potesse inficiare la buona riuscita dell’affido. Tuttavia è noto che molti bambini, dopo il distacco dalla famiglia di origine, hanno dovuto sopportare anche quello dalla famiglia affidataria per arrivare all’inserimento in quella adottiva: il vissuto di quei minori, insomma, arriva a comprendere due abbandoni. Si è arrivati così alla legge 175 del 2015 che prevede, nell’ottica della continuità affettiva, la possibilità dell’adozione da parte della famiglia affidataria quando l’affidamento “si sia risolto in un rapporto stabile e duraturo anche sul piano affettivo”.

Attenzione, però! Questa è una possibilità, non diventerà la regola. Affinché la trasformazione dell’affido in adozione avvenga è necessario che sussistano alcuni requisiti: il prolungato periodo di affidamento, la disponibilità all’adozione da parte della coppia affidataria che deve presentare istanza in merito e il possesso da parte della coppia stessa dei requisiti richiesti per l’adozione, a cominciare dalla stabilità del rapporto e da una certa differenza d’età con il minore.

La possibilità offerta dalla legge 175/2015, quindi, deve essere un’opportunità per i minori provenienti da situazioni difficili e non una scorciatoia per aspiranti genitori adottivi che sperano in un’adozione facile.

Un caro saluto,

 

Cristina Riccardi

Membro del consiglio direttivo di Ai.Bi. con delega all’affido