Sostegno all’accoglienza: un decreto estende il bonus bebè anche alle famiglie affidatarie

affido12Anche le famiglie affidatarie potranno usufruire del bonus bebè. Lo ha stabilito un decreto del presidente del Consiglio che, all’articolo 5 comma 6,  interviene sulla Legge di Stabilità 2015 che prevede, tra le altre cose, un assegno “al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno”. La misura vale per le coppie che accolgono in affido un minore tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il relativo bando, con l’indicazione di requisiti, limiti di reddito e modalità per la presentazione della domanda per l’assegno, è stato pubblicato dall’Inps l’8 maggio.

“In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi – si legge nel testo della norma –, l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario. A tal fine il requisito dell’Isee è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante”.

Ricordiamo, infatti, che condizione necessaria per poter beneficiare del bonus è quella secondo cui il nucleo familiare a cui il genitore richiedente appartiene deve avere un Isee non superiore ai 25mila euro annui. In tal caso, la famiglia può ricevere un assegno da 80 euro al mese, per 960 euro annui. Se l’Isee non dovesse invece superare i 7mila euro, l’importo del bonus raddoppierebbe: 160 euro al mese per un totale di 1.920 euro all’anno.

Analoga misura è stata messa a disposizione dalla Legge di Stabilità 2015 per le famiglie che mettono al mondo o adottano un figlio nello stesso triennio 2015-2017. In caso di figlio biologico, adottato o in affido, i 3 anni per i quali si può usufruire del bonus decorrono rispettivamente dalla sua nascita, dal suo ingresso in Italia e dalla decisione del provvedimento di affido da parte del giudice o del servizio sociale.

Anche i genitori che accolgono in affido un minore, così come quelli biologici e adottivi, dovranno richiedere il contributo all’Inps.  “Ai fini dell’erogazione dell’assegno – si legge ancora nel decreto – l’affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda”.

 

Fonte: First Online