Tavolo Nazionale Affido. L’affido non può essere una scorciatoia per l’adozione ai single o alle coppie di fatto

affidoL’Affido rischia di diventare ”una ‘scorciatoia’ per l’adozione che verrebbe di fatto estesa a soggetti privi dei requisiti previsti dall’attuale normativa in tema di adozione introducendo una modifica fondata unicamente sul fatto che la dichiarazione di adottabilità intervenga durante un percorso di affido”.

Non le manda a dire il Tavolo Nazionale Affido, organismo di raccordo tra le 14 principali associazioni nazionali e reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, che in un comunicato mette nero su bianco il proprio “no” all’emendamento firmato da alcuni senatori, che propone di eliminare, dall’art. 1, comma 1, capoverso 5-bis. del Ddl Puglisi, la dicitura «sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6».

 Il no all’emendamento  da parte delTavolo (composto da Ai.Bi., ANFAA, Ass. Cometa, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Ass. Famiglie per  l’accoglienza, Cam, Batya, Cnca, Coordinamento affido Roma, Coremi–Fvg, Progetto Famiglia e Ubi minor) nasce dal fatto cheviene discusso il 10 marzo dall’Aula del Senato il ddl 1209 che va a modificare la legge 184/83 su affido e adozione.

Si tratta di un ddl nato per rispettare le relazioni affettive che nascono fra un minore e la sua famiglia affidataria, tenendo conto che oltre il 60% degli affidi durano ben più dei due anni previsti dalla legge. Nel caso in cui, al termine del periodo di affido, il minore non potesse rientrare nella sua famiglia d’origine e il giudice decidesse l’adozione, la famiglia affidataria potrebbe – questa la novità – adottare quel bambino, senza nuove fratture, senza nuovi traumi, senza dover ricominciare tutto daccapo”.

Al riguardo il Tavolo Nazionale Affido, intervenuto il 12 febbraio 2015 a sostegno del Ddl Puglisi, così come declinato nel testo unificato presentato in data 11 novembre 2014 dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, aveva affermato che «Il passaggio dall’essere famiglia affidataria di un minorenne al divenirne famiglia adottiva, tema assai rilevante e complesso, si ritiene adeguatamente circoscritto ai soli casi in cui gli affidatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 184/83 (l’essere coniugati e il dimostrare la stabilità del rapporto di coppia, il possedere una certa differenza di età con il minorenne) il che evita improprie derive verso l’adozione di minorenni da parte di persone single o anziane».

L’emendamento si propone invece di eliminare, la dicitura «sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6», ovvero l’essere coniugati, il dimostrare la stabilità del rapporto di coppia e il possedere una certa differenza di età con il minorenne.

“Pertanto si chiede la non approvazione di tale emendamento – precisa il Tavolo -, ritenendo indispensabile il mantenimento della dicitura precedente. Si evidenzia che la normativa in vigore – art. 44 lett. d) Legge n. 183/1984 e s.m.i. già consente “in casi particolari” l’adozione da parte dell’affidatario single, che può essere pronunciata dal Tribunale per i minorenni, “tenuto conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi” tra il minore affidato , dichiarato adottabile e l’affidatario stesso”.