Come togliere la patria potestà del figlio all’ex marito?

Cara Ai.Bi.,

sono una donna divorziata definitivamente da 3 anni. Io e il mio ex marito abbiamo una figlia di 4 anni che, dopo la sentenza di divorzio, è stata assegnata a me in via esclusiva. Suo padre può vederla solo una volta alla settimana, il martedì per 2 ore, presso i servizi sociali e in modalità protetta. In realtà, fino a questo momento, egli non si è mai presentato agli incontri con la bambina. Lei, infatti, ancora non lo conosce personalmente. Fino a qualche tempo fa, in realtà, la piccola non sapeva neppure dell’esistenza di questa persona, riconoscendo come unica figura paterna quella del mio attuale compagno. Nel frattempo, però, i servizi sociali hanno avviato sia me che il mio ex marito a un percorso specifico. Per quanto riguarda me, si è deciso che io comunicassi a mia figlia l’esistenza del padre biologico. Quest’ultimo invece non ha completato il suo percorso, si ostina a non corrispondere l’assegno mensile di mantenimento e continua a non presentarsi il martedì agli incontri con la bambina. Tanto che lei si sente sempre più rifiutata dal padre. La psicologa che la segue ha stabilito che “la minore deve essere lasciata serena e tranquilla” nell’unico nucleo familiare “che conosce e in cui vive quotidianamente”, ovvero quello composto da me e dal mio attuale compagno.

A questo punto, vorrei avviare un procedimento per togliere la patria potestà sulla bambina al mio ex marito. Mi sapete dire a quale tribunale mi devo rivolgere e in base a che cosa possa essere presa una decisione in merito?

Grazie,

Donatella

 

giudiceCara Donatella,

davanti a una situazione così delicata come quella che vede protagoniste lei e sua figlia, è necessario agire in modo deciso ma al contempo scrupoloso.

Innanzitutto, è necessaria una precisazione. Oggi non si parla più di “patria potestà”: questa terminologia si utilizzava fino al 1975, quando, con la legge 151/1975, i diritti e i doveri della madre vennero parificati a quelli del padre. Da quel momento si iniziò a parlare di “potestà genitoriale”, termine a sua volta sostituito da febbraio 2014, per effetto della legge 219/2002, da “responsabilità genitoriale”.

La competenza a decidere sulle domande finalizzate alla decadenza della responsabilità genitoriale appartiene esclusivamente al Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale Ordinario è competente invece sull’affidamento dei minori nei casi in cui si tratta di individuare quale dei 2 genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio.

Nello specifico, a seconda della gravità della condotta assunta dal genitore – nel suo caso: il suo ex marito -, il Tribunale per i Minorenni stabilisce se imporre la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale. Secondo l’articolo 330 del Codice Civile, la decadenza può essere dichiarata nel caso in cui un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori, quando non siano rispettati i precetti normativi relativi al diritto dei figli al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, quando il genitore si sottragga all’obbligo di assistenza e mantenimento del figlio o ancora in caso di abbandono del minore o di abuso dei relativi poteri da parte del genitore che arreca pregiudizio, morale o materiale, al figlio.

Affinché si arrivi a una pronuncia di decadenza, è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al figlio e che il provvedimento di decadenza corrisponda effettivamente all’interesse del minore.

Dal punto di vista procedurale, l’udienza dovrà sempre svolgersi in contraddittorio e l’istruzione della procedura dovrà avvenire ascoltando una serie di esperti – come operatori sociali, sanitari e scolastici -, testimoni e informatori indicati da una delle parti o dal Giudice.

In caso di eventuale provvedimento di decadenza, il genitore “decaduto” non è esentato dall’obbligo di mantenimento del figlio, è obbligato a seguire le indicazioni del Giudice minorile e il suo comportamento sarà soggetto a controllo.

Nella speranza di essere stati esaurienti, le porgiamo i nostri più cari saluti,

 

l’Ufficio Diritti di Ai.Bi.