Famiglia. Congedi di maternità e paternità: ecco tutte le regole per i neo-genitori

Un ‘prontuario’ agile e concreto fornito per fare chiarezza nell’ambito dei permessi e dei (pochi) servizi che al momento vengono messi a disposizione di coppie che sono diventate da poco mamme e papà

Congedo di maternità e di paternità, indennità di maternità, flessibilità nelle opzioni con cui fruirne, ma anche i limiti di operatività lavorativa a 2 mesi dalla data presunta del parto o nei 3 mesi successivi; e, ancora, l’obbligo di astensione dal lavoro per 4 giorni entro i 5 mesi dalla nascita per i neo-padri

famiglia. Il prontuario per i congedi di maternità e paternitàLa nascita di una nuova vita è un evento di gioia che coinvolge, in modo diretto ed emotivo, i genitori e i parenti più vicini del bimbo o bimba venuto/a alla luce in una famiglia. Ma la notizia di un nuovo nato è un evento importante anche per la società in cui la famiglia vive, che – non a caso – di norma è chiamata a tutelare e incoraggiare questa scelta. In Italia, notoriamente, il sistema dei bonus e del sostegno alla natalità, negli ultimi anni, è andato via via perdendo ‘pezzi’ importanti, nonché fondi significativi per poter garantire i servizi necessari e favorire le nuove nascite.

In ogni caso, esistono ancora alcune opzioni utili che cercano di garantire le neo-mamme e i neo-papà lavoratori, quantomeno subito dopo il lieto evento. Tra queste, innanzitutto il congedo di maternità: il periodo durante il quale le donne in gravidanza per legge non possono lavorare. È infatti vietato far svolgere attività lavorativa a donne in gravidanza o durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto, salvo flessibilità o se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva o durante i 3 mesi dopo il parto, anche in questo caso salvo flessibilità o durante i giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata. Le lavoratrici, in ogni caso, possono smettere di lavorare anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bimbo (flessibilità del congedo di maternità), se il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano, nel corso del 7mo mese di gravidanza, che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro che si appresta a entrare in famiglia.

Il periodo di congedo obbligatorio di maternità dà alla lavoratrice il diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva. Per ottenerla, è necessario trasmettere all’Inps e/o al datore di lavoro la domanda corredata da certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto o dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita (entro 30 giorni dall’evento).

Anche i papà hanno uno strumento per poter ‘gestire’ i primi giorni di paternità: il congedo di paternità, ovvero il diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla mamma lavoratrice in caso di morte, grave infermità o abbandono del figlio da parte della madre, così come nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non solo: i neo-padri hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro per 4 giorni, anche continuativi, entro i primi 5 mesi dalla nascita o dall’adozione del figlio, avvenute nel 2018. Nell’anno in corso, inoltre, il padre può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, in sostituzione al congedo di maternità della madre. La retribuzione, in questo caso, è erogata per intero, anche se la comunicazione al datore di lavoro va fatta con un preavviso di almeno 15 giorni.

 

Fonte: Avvenire