adozione, è una cosa meravigliosa "perchè posso festeggiare il compleanno con una mamma e un papà"

Patria potestà: se un genitore è detenuto, è possibile che gli venga revocata?

Cara Ai.Bi.,
sarà strano, ma manterrò l’anonimato per la richiesta che sto per farvi.
Ho un bambino di quattro anni, vivo a casa con i miei genitori e il padre del mio bambino è attualmente detenuto. Io sono una donna che ne ha viste tante, mi definisco forte come una roccia; ho un lavoro stabile e un reddito soddisfacente; il mio bambino sta bene, è amato e coccolato anche dai suoi bisnonni, proprio come dovrebbe essere coccolato un bambino della sua età.
Il mio problema è il rapporto con il mio ex marito: esistono gli estremi legali per togliergli la patria potestà?
Grazie per quanto potrete dirmi,
Graziella, il nome finto di una mamma vera!

adozione, è una cosa meravigliosa "perchè posso festeggiare il compleanno con una mamma e un papà"Carissima,

vista la delicatezza della sua richiesta il suo anonimato sarà ovviamente rispettato.

E’ bene che lei sappia che il fatto che un genitore sia detenuto non è sicuramente sufficiente per presumere che vi siano le condizioni per decadere dalla responsabilità genitoriale. Infatti, la perdita di questa responsabilità e del conseguente ruolo sono collegati a situazioni che solo il Tribunale per i minorenni è competente ad accertare e decidere in base a due fondamentali principi e diritti: il primo è che ogni minorenne ha diritto di vivere e crescere con entrambi i genitori e il secondo è che solo in caso di grave violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali, o ancora di grave abuso dei poteri genitoriali che comporti grave pregiudizio per il figlio, è possibile per il tribunale dichiarare la decadenza della responsabilità per i genitori.

La condizione di detenzione è sicuramente transitoria e, in ogni caso, anche in questa situazione il figlio minore conserva il diritto di mantenere rapporti con entrambi i propri genitori.

Esiste comunque la possibilità per ognuno dei genitori di chiedere, in qualsiasi momento, “l’affidamento esclusivo” che può essere concesso dal giudice quando l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Naturalmente non conoscendo i dettagli del caso è impossibile formulare una valutazione a riguardo che, in ogni caso, spetta solo al Tribunale per i minorenni. D’altra parte, va tenuto presente che anche quando il Giudice accolga questo tipo di richiesta e disponga l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, restano salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter del codice civile: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questi diritti vanno sempre rispettati perché, a prescindere dai rapporti tra i due genitori, sono solo i fatti – e non i desideri – ad avere importanza in questa materia sicché, specie in caso di disaccordo o separazione tra i genitori, la relazione tra i genitori stessi non dovrebbe poter influenzare il singolo rapporto di ciascun genitore con il proprio figlio.

E’ inoltre utile tenere conto che esiste una “Carta dei figli dei genitori detenuti”, che consiste in un protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Autorità nazionale Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e una Associazione italiana attiva in questa materia che è scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/protected/996592/0/def/ref/NOL996155/

Staff Ai.Bi.