Lasciti solidali. Ho ricevuto in eredità parte di un immobile: posso lasciarlo a un ente benefico?

Può capitare di ricevere un’eredità inaspettata da un lontano partente dimenticato. Nel caso sia una parte di un immobile, condiviso con altri eredi, bisogna valutare bene con un professionista come poter procedere

Buongiorno, ho ricevuto da un avvocato la comunicazione di essere erede legittima di un lontano parente di cui avevo perso le tracce da molti anni. Avrei ereditato una quota, insieme ad altri 6 eredi, di un immobile. In realtà, l’avvocato mi ha spiegato che i due terzi dell’immobile sono già di proprietà di una unica persona, mentre l’ultimo quarto, oggetto della successione, deve essere suddiviso tra noi eredi.
La cosa mi è poco chiara e chiedo a voi chiarimenti, quali implicazioni ci sono, cosa devo fare, inoltre vorrei sapere se posso donare a voi o a un altro ente benefico il bene ereditato.
Grazie.

Buongiorno a Lei e grazie di averci interpellato.
La sua storia sembra ricordare la leggendaria eredità di un “vecchio zio d’America” sconosciuto di cui si erano perse le tracce da numerosi anni, che in tanti forse hanno sognato…
Scherzi a parte, la sua storia è molto reale.
Può succedere di ricevere un’eredità sconosciuta e, se le è stato riferito da un legale che ha svolto le ricerche sugli eredi, sicuramente vera.
Anche giuridicamente è possibile: se una persona decede senza lasciare testamento, si apre la successione “legittima”, che coinvolge i parenti fino al quarto grado. Quindi, nel suo caso, lei potrebbe essere parente del defunto entro quel grado e, pertanto, il legale incaricato della successione dei beni l’ha individuata.
Circa la quota di immobile, anche questo fatto è spiegabile giuridicamente: può essere infatti che una persona non sia proprietaria dell’intero immobile, ma solo di una quota, oppure che ne abbia la nuda proprietà e non la piena proprietà, come nel caso in cui sull’immobile vi sia un diritto di usufrutto.
Nel suo caso, si può ipotizzare che l’immobile sia pervenuto da una precedente successione o acquisto parziale al deceduto (ad esempio il deceduto ha avuto in eredità la casa insieme ad altri 2 fratelli per la quota di un terzo e abbia acquistato poi da uno dei fratelli la sua quota), il quale quindi sarebbe proprietario solo di una parte.
In riferimento alla successione che le interessa, ovviamente rientrano i beni di cui era proprietario il defunto e, quindi, quel quarto di immobile.
Queste sono spiegazioni possibili della sua chiamata all’eredità, poiché non avendo informazioni specifiche è molto complicato dare delle risposte definitive.
Venendo alle sue domande, le azioni che lei può intraprendere sono due: o accettare o rinunciare all’eredità, come per qualsiasi altra eredità. La rinuncia comporta l’estraneità per lei da ogni conseguenza successoria, mentre l’accettazione comporta l’acquisizione dei diritti ereditari.
Nel primo caso non avrà spese e basterà un atto di rinuncia. Occorre precisare per dovere di precisione che la rinuncia di un chiamato fa aumentare le quote ereditarie degli altri chiamati non rinuncianti.
Nel caso di accettazione invece, trattandosi di un immobile, vi sarà l’intervento di un notaio per lo svolgimento delle pratiche successorie e catastali.
All’atto pratico lei diventerebbe proprietario di una parte minima di una quota di un immobile la cui maggior parte di quota di proprietà appartiene a un altro soggetto.
Detto in parole semplici: non avrebbe un grande vantaggio economico; potrebbe accordarsi con gli altri eredi nel vendere le proprie quote al proprietario principale, il quale acquisirebbe la proprietà completa sull’immobile. In tal caso lei avrebbe un ritorno economico.
Per quanto attiene alla sua volontà di donare il bene, ciò è preliminarmente, come abbiamo scritto in una precedente news, legato all’accettazione dell’eredità. Ma per l’ente beneficiario della sua generosità si genererebbero i medesimi problemi indicati per lei, quindi la difficoltà, se non l’impossibilità, di utilizzo del bene, poiché la proprietà riguarderebbe una sola minima parte.
Quando vi sono donazioni o eredità di immobili, per un ente associativo possedere una sola parte diventa difficilmente gestibile e poco utile.
Naturalmente rimane nella sua disponibilità la possibilità di devolvere a qualsiasi ente benefico il corrispettivo economico che potrà recuperare (dopo la vendita, come spiegato sopra) dalla sua parte di eredità, che, a quel punto, potrà gestire come una normale donazione personale.
Sperando di averle fornito informazioni utili le porgiamo cordiali saluti.

Ufficio diritti Ai.Bi.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

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