Lasciti solidali. 10 anni di tempo per accettare un’eredità. È vero?

La legge stabilisce che il termine per l’accettazione di un’eredità è decennale, ma esistono casi particolari per i quali questo termine può essere superato. La spiegazione dell’esperto

Quando si parla di eredità e di testamento si analizzano quasi sempre i tempi e i modi per scriverlo e prepararlo. Poco si discute mettendosi dalla parte di chi un’eredità o un lascito li riceve.
Pochi sanno, per esempio, che il termine per l’accettazione di una eredità è decennale. Lo sancisce l’articolo 480 cc, la cui disposizione richiama la causa di estinzione dei diritti prevista dall’articolo 2934 del Codice Civile, determinando che il chiamato all’eredità, per il solo fatto della sua inerzia durante il periodo decennale, perde definitivamente la possibilità di accettare.
Il conteggio dei “dieci anni” parte dal giorno dell’apertura della successione.

Rinuncia alla prescrizione

Tuttavia vi sono situazioni in cui il termine decennale può essere superato, ma si tratta unicamente di casi eccezionali.
La questione è molto tecnica, ma senza dubbio interessante.
Nell’agosto del 2025, per esempio, c’è stata una sentenza della Cassazione in riferimento a un procedimento per scioglimento della comunione ereditaria avviato successivamente al decorso del termine decennale.
In queste cause, i soggetti legittimati passivi il cui diritto di accettare non è stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, possono partecipare al giudizio.
La prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità si configura come una causa estintiva che non opera automaticamente (ipso iure), cioè il decorso del termine decennale non determina automaticamente la perdita del diritto, ma richiede l’eccezione da parte del soggetto interessato.
La sentenza appena citata ha chiarito che l’erede ha la facoltà di rinunciare alla prescrizione, anche in forma tacita e anche se la stessa è già maturata. In conseguenza di ciò viene considerato come integro ed operante il diritto ad accettare l’eredità, nonostante il decorso del termine prescrizionale.
Dal punto di vista processuale, quindi, il soggetto può partecipare al giudizio divisorio con piena poteri.
La Suprema Corte precisa inoltre che la rinuncia è atto non interruttivo, ma abdicativo, quindi definitivo che non fa decorrere un nuovo termine decennale.
Questo è un caso eccezionale, ma occorre precisare che la rinuncia alla prescrizione non è di per sé accettazione dell’eredità.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

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