Bonus giovani, seconda chance per le domande bocciate

Dopo la conclusione delle istruttorie, l’Inps apre il canale per il riesame delle richieste respinte e chiarisce le modalità operative

L’Inps ha concluso l’istruttoria delle domande per il bonus destinato ai giovani under 35 che hanno avviato un’attività nei settori strategici previsti dal Decreto Coesione. Con il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, l’Istituto ha comunicato l’avvio dei pagamenti per le richieste accolte e l’apertura della procedura di riesame per quelle respinte.

Le pratiche da verificare

Restano ancora in verifica alcune pratiche, soprattutto nei casi che richiedono controlli sulla regolarità contributiva, come per gli iscritti a Casse previdenziali diverse dall’Inps o per chi ha effettuato versamenti alla Gestione separata senza la relativa iscrizione.

In che cosa consiste il bonus?

L’incentivo, introdotto dal decreto-legge n. 60 del 2024 e disciplinato dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025, punta a favorire l’autoimprenditorialità giovanile nei comparti legati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale ed ecologica. Possono beneficiarne i disoccupati under 35 che hanno avviato un’attività tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Nel 2026 la platea è stata ampliata ai liberi professionisti e alle attività di ricerca e sviluppo applicate all’archeologia.
Il contributo prevede un sostegno di 500 euro al mese per un massimo di tre anni, con erogazione anticipata annuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Come fare?

Per verificare l’esito della domanda è possibile accedere all’area riservata del portale Inps tramite Spid, Cie, Cns o credenziali eIDAS. Particolare attenzione è stata riservata al requisito della disoccupazione, che deve risultare correttamente registrato nel Sistema informativo delle politiche del lavoro.
Chi ha ricevuto un rigetto può utilizzare la funzione “Richiedi riesame” disponibile nel servizio online dedicato all’Incentivo Decreto Coesione. Attraverso la procedura è possibile presentare osservazioni e allegare documenti integrativi. La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento: per le domande respinte già note, il termine indicativo scade il 10 luglio 2026.


A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
Dal 1983, ogni giorno, al fianco delle bambine e dei bambini vittime di abbandono.