Lasciti solidali. Come dividere tra più eredi dei “beni immobili non divisibili”

Quando in una successione legittima sono presenti dei beni immobili “non comodamente divisibili”, un erede può esprimere formalmente la volontà di vedersi assegnato per intero un immobile. Vediamo nei dettagli la situazione

Nel corso degli anni, sulle pagine di AiBiNews abbiamo affrontato tantissimi argomenti relativi alle successioni e alle eredità. Ma le situazioni nelle quali ci si può imbattere sono ben più numerose e possono comprendere infinite variabili.
Un gentile lettore, per esempio, ci ha scritto chiedendoci come potrà essere divisa tra lui e altri 3 fratelli un’eredità comprendente “soldi di un conto corrente intestato al defunto e alcuni immobili che sono stati definiti ‘non comodamente divisibili’.”
Volentieri rispondiamo a questo esempio molto concreto, richiamando però ancora una volta, prima di tutto, il principio che vale tutte le volte in cui in una successione sono presenti più beni immobili non divisibili.

Immobili “non comodamente divisibili”

Cominciamo con il dire che, nel caso non sia presente alcun testamento, come sembra dal messaggio ricevuto, siamo di fronte a una successione legittima. Da ciò consegue che, trattandosi di 4 figli, le quote d’eredità saranno identiche, poiché il grado di parentela è lo stesso per tutti.
Fatte queste premesse cerchiamo la risposta nella normativa italiana che all’art 720 c.c. dispone: “Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto”.

Bisogna esprimere l’eventuale interesse specifico

L’attuale interpretazione che la Suprema Corte dà dell’articolo sopra indicato risponde alla domanda: l’espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge a imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota. Analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l’attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.
In conclusione in una situazione di massa indivisibile con pluralità di immobili, un immobile potrà essere assegnato solo all’erede che ne faccia espressa richiesta, mentre in assenza di richiedenti, l’immobile dovrà essere posto all’incanto.
È da escludere anche l’estrazione a sorte (istituto che regola situazioni di masse divisibili).
Pertanto, nello specifico caso oggetto del messaggio, chi dei fratelli è interessato ad avere un immobile deve esprimere questa volontà in modo formale al giudice dell’esecuzione, senza la quale il bene andrà venduto e gli eredi riceveranno il valore monetario ricavato dalla vendita.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali  è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.