In caso di adozione di due fratelli, la durata del congedo di maternità raddoppia?

Buongiorno,

sono una dirigente scolastica che per la prima volta si trova ad avere a che fare con le richieste di una madre adottiva. Una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato e operativa presso l’istituto che dirigo ha recentemente ottenuto l’adozione di due fratelli, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2006. Attualmente è in astensione obbligatoria dal lavoro per 3 mesi. Dopo aver consultato il suo sindacato di riferimento, ha presentato la richiesta di usufruire di un ulteriore periodo di congedo di 3 mesi, in quanto i bambini adottati sono 2. In base alla normativa vigente, credo di non poter soddisfare la sua richiesta: da quanto ne so,. o. Mi date conferma di questo o ci sono delle norme più aggiornate che prevedono misure diverse?

Grazie,

Fiorella

 

CRINO-2Cara Fiorella,

come correttamente hai scritto, la collaboratrice scolastica in questo caso ha diritto a un solo periodo di congedo. Per quanto riguarda i figli biologici, l’Inps ha chiarito che, in caso di nascita di 2 o più gemelli, il congedo di maternità non raddoppia, ma rimane invariato, ovvero di 5 mesi complessivi. Il congedo infatti è relativo all’evento del parto e non al numero di figli messi al mondo. Ciò vuol dire che solo in caso di parti successivi, a distanza di uno o più anni, spettano due distinti periodi di congedo di maternità, uno per ciascun parto.

Nel caso delle adozioni, il discorso è analogo. In questo caso, anziché il parto, l’evento a cui fare riferimento è la procedura adottiva. E, in caso di adozione contemporanea di 2 o più fratelli, la procedura adottiva è una sola. Pertanto, la lavoratrice dipendente che abbia adottato 2 o più fratelli minori stranieri ha diritto a un solo congedo di maternità, ovvero all’astensione dal lavoro per un periodo di 5 mesi e un giorno. Quest’ultimo è quello di ingresso in Italia dei minori. Tutto ciò indipendentemente dall’età dei figli adottivi.

Due precisazioni. La prima: il congedo è legato all’effettivo ingresso dei minori nel nostro Paese e può essere fruito per 5 mesi a decorrere proprio dalla data dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia.

La seconda: la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso dei suoi figli nel nostro Paese, cioè durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con i minori e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo – quella non fruita prima dell’ingresso dei minori in Italia – può essere invece utilizzata, anche frazionata, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso stesso. Il compito di certificare la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice spetta all’ente autorizzato a cui i neo-genitori hanno affidato l’incarico di curare la procedura di adozione.

Un caro saluto,

Antonio Crinò

Direttore Generale di Ai.Bi.