Adozione aperta sì, ma occorre il consenso del minore

L’adozione legittimante è quella che prioritariamente può tutelare il superiore interesse del minore, dandogli la garanzia trovare un ambiente accogliente, con due figure genitoriali distinte, precise e sicure a cui affidarsi per una nuova vita

Continua il dibattito sull’adozione aperta, ovvero quella soluzione che consente il mantenimento dei rapporti tra l’adottato e la famiglia d’origine, da intendersi non solo come genitori, ma anche come parenti.
Fino a poco tempo fa, nel nostro ordinamento si poteva pacificamente sostenere che l’adozione legittimante, per intenderci quella che recideva completamente i rapporti sia pratici sia giuridici tra l’adottato e la famiglia d’origine nella definizione sopra indicata, era la regola, mentre l’adozione che permetteva il mantenimento dei rapporti tra l’adottato e i parenti biologici era l’eccezione, giustificata da situazioni specifiche.
Dobbiamo considerare che il nostro ordinamento già prevede situazioni particolari per le quali dispone una procedura adottiva “speciale” con conseguenze differenti rispetto all’adozione ordinaria (legittimante), quali proprio il mantenimento dei rapporti con i parenti.
Tuttavia le decisioni giurisprudenziali stanno affossando questo primato trasferendolo all’adozione aperta, che sembra debba diventare il tipo di adozione preferibile in ogni situazione, a discapito della creazione di una nuova famiglia in cui il minore possa trovare serenità e affetti sicuri.
Le motivazioni di ciò vengono individuate nelle modifiche sociali presenti e prossime, nella trasformazione del modello di famiglia, inoltre viene spesso ripetuto che è un modello adottivo già avviato in altri paesi europei. Giustificazioni legittime, ma a nostro avviso non persuasive.
Rispetto al riferimento che l’istituto dell’adozione aperta sia presente in altri Paesi non ci sembra possa essere un motivo di per sé valido per mutuarlo nel nostro ordinamento senza un giudizio critico comparativo.

Gli esempi di Inghilterra e Svizzera

Viene citata l’Inghilterra quale paese che ha introdotto per primo l’adozione aperta con la riforma della Legge sull’adozione del 2014, ma senza entrare nel dettaglio della disciplina inglese, la quale riconosce al giudice un ruolo ermeneutico prevalente rispetto al giudice italiano. Il sistema di Common Law differisce notevolmente dal nostro lasciando al giudice una discrezionalità enorme nella decisione.
Nello specifico il giudice d’oltre manica ha il pieno potere di controllo sulle conseguenza che l’adozione aperta può avere sulla psiche del minore e, in forza di ciò, gli viene riconosciuto il potere d’ufficio di negare i contatti con persone che possono influire negativamente sull’adottato.
La legislazione svizzera in materia di adozione entrata in vigore nel 2018 ha presentato notevoli innovazioni sia rispetto all’età minima degli adottanti, sia rispetto alla possibilità dell’adottato di conoscere le proprie origini. Ha inoltre riguardato la possibilità delle coppie omosessuali di adottare il figlio del partner, sia, per quanto ci interessa, l’introduzione dell’adozione “aperta”.
Su quest’ultima modifica legislativa il codice svizzero detta però dei principi molto rigidi, richiedendo espressamente un triplice consenso: da parte di entrambe le famiglie coinvolte, da parte dell’Autorità di protezione del minore, ma soprattutto da parte del minore stesso (se capace di discernimento). Tra i vari consensi richiesti quello del minore risulta essere il più considerato, poiché, in caso di sua mancanza, l’adottato può rifiutare in qualsiasi momento il contatto con la famiglia d’origine.
L’ascolto del minore è in questo caso determinante, oltre ad essere una ulteriore modalità per approfondire la conoscenza del minore stesso e valutare il suo superiore interesse.

La priorità dell’adozione legittimante

Nel nostro ordinamento, l’ascolto del minore è riconosciuto legislativamente, ma la sua applicazione è spesso contestata e negata; si veda una recente sentenza della Corte di Cassazione del febbraio scorso che considerava legittimo l’omesso ascolto del minore infra-dodicenne (ovvero, che non ha ancora compiuto 12 anni), in una causa separativa in cui il collocamento dello stesso era il motivo dello scontro tra i genitori.
Ma, abbandonando le disquisizioni giuridiche e considerando gli aspetti sociali e affettivi, ci preme riportare, poiché pienamente condivise, le parole di uno che di famiglia ne sa parecchio, San Giovanni Paolo II che nel suo libro Memoria e identità definisce la famiglia (intendendo ovviamente quella tradizionale) quale “società naturale” e realizza un parallelismo tra nazione e famiglia scrivendo: “Come la famiglia, anche la nazione e la patria rimangono realtà insostituibili… Le vie fondamentali della formazione di ogni società passano attraverso la famiglia: su questo non vi possono essere dubbi”.
Egli afferma che la spinta alla creazione di strutture sovranazionali è positiva laddove si realizza una reciproca trasmissione di culture e conoscenze e laddove si evita che l’idea di nazione si radicalizzi e degeneri in nazionalismo di cui abbiamo avuto esperienze drammatiche, ma ciò non può e non deve comportare la distruzione della nazione con le sue tradizioni, la sua lingua e tutto ciò che ne consiste.
Così è per la famiglia. È valido che la famiglia si apra e coinvolga per motivi sentimentali, affettivi altri soggetti evitando che la stessa resti fine a se stessa e possa interagre con la collettività, ma ciò senza che il concetto stesso di famiglia venga deturpato o peggio eliminato in nome di un progresso sociale inevitabile che di sociale e di progresso ha ben poco.
La famiglia costituita da due genitori è il luogo ove un minore adottato può trovare un ambiente maggiormente accogliente, in cui i suoi drammi passati possono essere meglio leniti, solo all’interno di questo tipo di famiglia può trovare due figure (genitori) distinte, precise, sicure a cui affidarsi per una nuova vita.
L’adozione legittimante tutela tutto ciò tutelando di conseguenza l’interesse supremo del minore e così dovrebbe continuare a essere, lasciando alle altre valide figure di adozione un ruolo marginale da valutarsi caso per caso.

Ufficio diritti di Ai.Bi.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni a su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it. Per vedere tutti gli appelli attualmente pubblicati si può andare alla pagina dedicata al progetto “Figli in attesa”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati