Adozione del maggiorenne: si può derogare al limite di età previsto dal Codice civile?

Buongiorno,

avrei una curiosità: per l’adozione di un figlio maggiorenne si può derogare al limite di età previsto dall’articolo 291 del Codice civile, che impone un divario minimo di 18 anni di età tra adottante e adottato?

Grazie,

Giovanni

Caro Giovanni,

La legge richiede che nell’adozione di un maggiorenne l’adottante abbia almeno 35 anni e la differenza di età tra adottante e adottando sia di almeno 18 anni.

La giurisprudenza autorevole della Cassazione tuttavia, espressa con la recentissima sentenza n. 7667 dello scorso 3 aprile, ha affermato che in caso la differenza di età non corrisponda a quella richiesta dall’art. 291 codice civile, non può comunque escludersi a priori il diritto di adottare.

Dinanzi a una richiesta di adozione che non rispetti pienamente i requisiti di età, quindi, il Giudice ha il compito di verificare se nel caso concreto sussista un legame affettivo e, se si, di tutelarlo nel rispetto di altri importanti principi costituzionali, tra cui quello dell’unità familiare (articolo 30 della Costituzione) e quello del rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo).

Il divario di età può quindi essere inferiore ai 18 anni indicati nella norma, se ciò occorra a riconoscere una situazione di fatto di convivenza e dalla relazione “familiare” tra adottante e adottando consolidatasi nel tempo.

Naturalmente, come previsto per questo istituto, è previsto che oltre ad adottante e adottando anche altri soggetti coinvolti prestino il loro consenso (ad esempio eventuali altri figli maggiorenni dell’adottando).

Sperando di aver fornito una risposta esaustiva, le porgo i miei più cordiali saluti.

Enrica Dato
Ufficio Diritti Ai.Bi. – Amici dei Bambini