adozione internazionale, la nota CAI sulle modalità di certificazione delle spese per l'adozione

Adozione internazionale. Ecco la nota della CAI con le indicazioni per certificare le spese adottive (modello ‘B’)

Per le coppie in possesso di certificazione delle spese adottive prodotte dall’Ente Autorizzato prima del primo giugno 2018 c’è la possibilità di allegare quanto già in loro possesso, insieme all’autocertificazione rilasciata all’Ente per le spese sostenute autonomamente

Per le coppie che hanno adottato con Enti non più iscritti all’albo di quelli Autorizzati e rimasti privi di certificazione di spese occorrerà allegare alle domande di rimborso il ‘modello C’ compilato, con tutta la documentazione giustificativa delle spese, come per le coppie che hanno adottato senza il supporto di un Ente Autorizzato

adozione internazionale, la nota CAI sulle modalità di certificazione delle spese per l'adozione La Commissione per le Adozioni Internazionali ha fornito le informazioni utili alle coppie che intendono fare domanda di rimborso per le spese sostenute per un’adozione internazionale completata tra il 2012 e il 2017 in merito alla certificazione delle spese adottive, fornendo un’alternativa al ‘modello B’ per le famiglie che avessero già in mano la certificazione delle spese prodotta dall’Ente Autorizzato prima del primo giugno 2018. Per quanti invece avessero completato un’adozione con un Ente non più presente nell’albo, si configura – come per le coppie che avessero agito autonomamente – la necessità di ricorrere al cosiddetto ‘modello C’.

Ecco qui sotto la nota stampa completa, disponibile sul sito web della CAI:

 

Si forniscono di seguito le modalità operative utili ai fini della certificazione delle spese adottive oggetto di richiesta di rimborso nonché della certificazione dell’ingresso del minore in famiglia. 

‘Modello B’ (certificazione delle spese)
Gli enti che alla data del 1° giugno 2018 non hanno ancora rilasciato la certificazione delle spese alla coppia adottiva, per produrre alla coppia tale certificazione utilizzano esclusivamente il “modello B” che, in tal caso, la coppia dovrà allegare all’istanza di rimborso.
Pertanto, le coppie che sono già in possesso di certificazione delle spese adottive prodotta dell’ente prima del 1° giugno 2018, in alternativa al “modello B” , potranno allegare all’istanza di rimborso certificazione già in loro possesso corredata dell’autocertificazione rilasciata all’ente stesso per le spese autonomamente sostenute.

Certificazione delle spese per le coppie che hanno conferito mandato a enti non più iscritti all’albo degli enti autorizzati
Le coppie che hanno adottato con Enti non più iscritti all’albo degli enti autorizzati e che prima della cancellazione non hanno ricevuto la certificazione delle spese dal proprio Ente, dovranno allegare all’istanza di rimborso il modello C, debitamente compilato, corredandolo di tutta la documentazione giustificativa delle spese – ugualmente a quanto previsto per le coppie la cui adozione si è conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato. Tutta la documentazione andrà corredata altresì di un elenco numerato riportando una breve descrizione delle spese sostenute.

Ingresso in famiglia del minore
In alternativa alla certificazione dell’ente autorizzato, la coppia rilascerà dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’avvenuta registrazione del minore nello stato di famiglia.

N.B. le coppie che hanno adottato ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 36, comma 4, della legge n.184/1983 non dovranno allegare la certificazione dell’ente ma autocertificheranno lo stato di famiglia (la domanda in questo caso va inviata con raccomandata).