Adozione internazionale. Quali requisiti sono stati modificati per l’adozione in Cina?

Cara Ai.Bi.,

consulto spesso il vostro sito e nelle ultime settimane ho avuto modo di leggere con piacere le pagine del diario che alcuni genitori adottivi hanno scritto durante il loro viaggio in Cina. In questo periodo io e mia moglie stiamo pensando di presentare la domanda per l’adozione internazionale. Anche noi sogniamo di poter accogliere proprio un bambino proveniente da quel lontano Paese orientale. Qualche tempo fa, però, ho letto in un vostro articolo che recentemente sono stati modificati i criteri per consentire a una coppia straniera di adottare un minore cinese. Potrei sapere quali sono i parametri attualmente in vigore? La nostra situazione è la seguente: io, 46 anni, sono impiegato come operaio specializzato presso una media impresa locale, mentre mia moglie, mia coetanea, lavora come segretaria in un’agenzia immobiliare. Entrambi abbiamo un contratto a tempo indeterminato. Alla luce di questo, ci sarebbe la possibilità di adottare in Cina?

Grazie per le informazioni,

Flavio

 

legnaniBuongiorno Flavio!

Le confermo che all’inizio del 2015 alcuni requisiti richiesti alle coppie che intendono adottare in Cina sono stati modificati. Lo ha deciso il “CCCWA – China center for children’s welfare and adoption”, l’Autorità Centrale per le adozioni internazionali in Cina, intenzionato a facilitare gli iter adottivi, rendendoli più veloci e ampliando le possibilità per gli aspiranti genitori.

Uno dei criteri fondamentali che non sono cambiati è quello relativo al titolo di studio: l’Autorità Centrale cinese continua a richiedere che entrambi gli adottanti siano diplomati o in possesso di un titolo equipollente.

Ma veniamo ai requisiti che sono stati modificati. Il primo riguarda i limiti di età. Fino a un po’ di tempo fa, infatti, a entrambi i partner era richiesto che avessero un’età compresa fra i 30 e i 50 anni. Oggi, invece, mentre è rimasta un’età minima, sempre di 30 anni, non è più prevista un’età massima, sostituita da una differenza massima tra adottato e adottanti pari a 50 anni.

Il secondo requisito modificato riguarda il reddito. Le nuove norme prevedono infatti che almeno uno dei coniugi abbia un impiego stabile. L’introito annuale minimo della famiglia deve ammontare a 10mila dollari a persona, figlio adottivo compreso. A differenza del passato, dell’introito annuale non fanno parte eventuali pensioni, sussidi di disoccupazione o governativi. Nei casi in cui l’introito annuale della famiglia non raggiunga i 10mila dollari pro capite, i coniugi potranno comunque dimostrare che il reddito di cui possono disporre sia ugualmente sufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso nella società di cui fanno parte e nella quale il minore adottato sarebbe inserito.

Infine, un’ulteriore modifica ha riguardato i requisiti legati allo stato di salute dei potenziali genitori. Con i nuovi parametri, se uno dei due coniugi è affetto da una patologia come disfunzioni degli arti o del tronco, severe malformazioni facciali, malattie che richiedono trattamenti a lungo termine che possono pregiudicare l’aspettativa di vita (tumori maligni, nefrosi, epilessia o sclerosi multipla), ma l’altro è completamente sano, l’adozione è possibile. Così come per persone affette da lievi sintomi di altre patologie, ma tenute sempre sotto controllo con medicinali a basso dosaggio. Nessuna limitazione anche per chi ha subito trapianti da almeno 10 anni e attualmente risulta in buona salute e per chi presenta forme di cecità, bassa visione, sordità e mutismo, purché abbia un partner completamente sano oppure adotti un minore nelle stesse condizioni.

L’Autorità Centrale cinese si riserva comunque il diritto di valutare caso per caso le singole diverse situazioni.

I miei migliori auguri per la vostra adozione,

 

Cristina Legnani

Area Adozioni Internazionali di Ai.Bi.