Adozione Internazionale per i single. Il caso delle coppie separate

Che cosa accade se la coppia si separa dopo aver ottenuto l’idoneità? E per le coppie divorziate? Analizziamo la normativa vigente alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale

L’adozione internazionale da parte di persone singole è un tema di grande attualità, soprattutto alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale (qui). Ma che cosa accade se, dopo aver ottenuto l’idoneità come coppia e aver dato mandato a un ente, la coppia si separa o divorzia?

In caso di separazione

La questione centrale è che le persone separatein assenza di divorzionon sono considerate legalmente single. La separazione, pur essendo formalizzata, non scioglie il vincolo matrimoniale, che rimane in essere fino all’eventuale divorzio. Questo significa che la persona separata non solo non può utilizzare il decreto di idoneità rilasciato alla coppia, ma non può nemmeno richiederne uno nuovo come single.

In caso di divorzio

Diverso è il caso del divorzio: una volta sciolto il matrimonio, i singoli ex coniugi non possono più utilizzare il decreto di idoneità rilasciato quando erano coppia. Per poter adottare come single, devono presentare una nuova domanda e sottoporsi nuovamente alla valutazione dell’idoneità.

La stabilità del nucleo familiare

Il principio cardine nell’adozione è la stabilità del nucleo familiare, fondamentale per garantire il benessere del minore adottando. Per questo motivo, la normativa prevede che le coppie coniugate debbano dimostrare una convivenza stabile di almeno tre anni. Con la sentenza del 20 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 nella parte in cui limitava l’adozione internazionale alle sole coppie coniugate, escludendo le persone singole. Tuttavia, la stessa Corte ha chiarito che possono adottare solo coloro che abbiano uno stato civile “libero”, escludendo espressamente le persone unite civilmente e, di conseguenza, le persone separate ma non divorziate.
Alla luce di questa pronuncia, le persone di stato libero potranno fare richiesta di adozione internazionale, mentre per le coppie continuerà a valere il principio della stabilità della relazione. Indipendentemente dallo stato civile, la stabilità affettiva e familiare sarà comunque oggetto di valutazione nel corso delle indagini psico-sociali necessarie per ottenere l’idoneità. Il fine ultimo della normativa resta quello di garantire al minore adottando un ambiente sicuro e stabile, a prescindere dalla composizione del nucleo familiare.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

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Per informazioni sull’adozione internazionale, puoi scrivere un’e-mail a adozioni@aibi.it, chiamare il numero 02988221, o utilizzare la nostra live chat. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.