Affido nella separazione dei genitori: non c’è obbligo di assegno se il figlio trascorre lo stesso tempo con entrambi

L’equilibrio economico rende consequenziale e legittima la decisione sul mantenimento diretto, con la revoca delle decisioni provvisorie sull’assegno

La sentenza arriva dal Tribunale di Perugia, a riportala è IL SOLE 24 ORE, questa la vicenda:

Marito e moglie, (padre e madre di 2 figli) decidono di separarsi.

Entrambi i coniugi possono contare di un’entrata indipendente:

1.600,00 euro mensili per l’ex moglie e 2.000,00 euro al mese, per l’ex marito, sul quale grava un mutuo da pagare e il mantenimento di una figlia quasi diciottenne, con la quale l’uomo ha rapporti complessi e per la quale versa all’ex compagna 350 euro al mese. Differentemente, con il più piccolino della famiglia, il papà intrattiene ottimi rapporti, tanto che il bambino trascorre con lui 3 giorni e 4 notti tutte le settimane.

I coniugi si sono rivolti al Tribunale per regolamentare il rapporto di affidamento dei figli e di mantenimento, per il quale erano sorti alcuni contrasti.

Mantenimento diretto per il figlio minore della coppia

Tenuto conto della situazione economica della coppia (separata) e del fatto che il figlio minore trascorreva il medesimo tempo sia con mamma che con papà, i giudici del tribunale di Perugia hanno deciso si revocare l’assegno stabilito a carico del padre, dando vita ad un “mantenimento diretto” e concretizzando in tal modo un perfetto affido condiviso.

Si parla di mantenimento diretto, quando, spiega lo Studio Cataldi: “ciascun genitore, nel periodo di permanenza del bambino presso di sé, provvede a tutto l’occorrente senza pagare nessun assegno all’altro”.

Il tribunale, si legge sul SOLE 24 ORE, sceglie: “l’affidamento paritetico per il minore, in linea con lo spirito della legge sull’affido condiviso. L’equilibrio economico rende consequenziale e legittima la decisione sul mantenimento diretto, con la revoca delle decisioni provvisorie sull’assegno, confermato solo perla ragazza. Le spese straordinarie sono stabilite al 50% e regolate, come chiesto dalle parti, dal protocollo di intesa del Tribunale”.

La legge sull’affido condiviso risale a ben quindici anni orsono – spiega l’Avvocato Simone Marchetti a Studio Cataldi– in questo lungo periodo, tuttavia, la legge si è scontrata con la prassi, diffusasi nelle aule di giustizia, dell’affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Negli ultimi anni ho assistito diversi coniugi che chiedevano consensualmente una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza con i figli. Trattavasi, pertanto, di separazioni consensuali poi regolarmente omologate dal Tribunale. La decisione del Tribunale di Perugia è invece avvenuta in un giudizio contenzioso ed ha quindi una portata sicuramente innovativa e può costituire un importante precedente per casi simili”.