adozione, è una cosa meravigliosa "perchè posso festeggiare il compleanno con una mamma e un papà"

Assegno di maternità di 2.143 euro anche alle madri affidatarie e adottive. Anche se precarie

Lo chiarisce una circolare dell’INPS. Almeno tre mesi di contribuzione tra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita o l’adozione

adozione, è una cosa meravigliosa "perchè posso festeggiare il compleanno con una mamma e un papà"L’assegno di maternità? Spetta anche alle lavoratrici precarie e discontinue. E spetta anche alle madri adottive e affidatarie. Lo ha precisato l’INPS in una recente circolare, sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT. Che ha specificato come, nel 2020, le lavoratrici precarie e discontinue già divenute o che diverranno mamme (biologiche, adottive o affidatarie) nel corso dell’anno avranno diritto all’assegno di maternità dello Stato di 2.143,05 euro. Tale contributo spetta alle madri residenti in Italia che siano cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine extracomunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Il requisito di residenza deve essere posseduto già al momento della nascita del bambino.

Assegno di maternità e precarie: quando la madre può richiedere la quota differenziale con le misure percepite

Per ottenere il contributo, la madre richiedente dovrà far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo tra i 18 e i 9 mesi antecedenti alla nascita, all’adozione o all’affido del bambino. Nel caso, invece, in cui la madre richiedente abbia lavorato tre mesi e abbia però avuto diritto a un’altra prestazione dell’INPS (come l’indenittà di disoccupazione o la malattia), tra la data del parto, dell’adozione o dell’inizio dell’affido e quella della fine del diritto alla prestazione non dovrà essere trascorso un periodo superiore alla prestazione stessa e, in ogni caso, un lasso di tempo non superiore ai nove mesi. L’assegno di maternità non può comunque essere cumulato con le altre prestazioni a sostegno della maternità percepite a qualsiasi titolo. Tuttavia, se le prestazioni percepite risultassero inferiori all’assegno, la madre richiedente può richiedere la quota differenziale. La domanda va presentata all’INPS entro sei mesi dalla nascita o dall’adozione.

Relativamente alle madri che invece non beneficiano di alcun trattamento economico di maternità, queste possono richiedere, per ogni figlio, un assegno a carico del comune di residenza (da richiedere entro i sei mesi dal parto) che, per le nascite avvenute nel 2020, ha un importo di 348,12 euro mensili, per cinque mesi. Il diritto alla prestazione è subordinato a vincoli reddituali basati su parametri ISEE.