Bonus bebè. Assegno dell’INPS in sostegno alle famiglie: ecco come e a chi richiederlo

Con la legge di stabilità 2015 arriva il “bonus bebè”, sostegno della natalità e delle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 2015 e il 2017.
La misura consiste in un assegno annuale corrisposto mensilmente a partire dal mese della nascita o di ingresso del figlio adottato o affidato e fino al terzo anno di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato). I beneficiari del bonus sono i nuclei familiari con un Isee in corso di validità non superiore a 25mila euro al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio; tra gli altri requisiti che occorre possedere da parte del genitore che presenta la domanda rilevano inoltre: la cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o il permesso di soggiorno UE, la residenza in Italia e la convivenza con il figlio (nello specifico, figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

L’importo del bonus bebè dipende dall’Isee del nucleo familiare e può variare da un minimo di 960 euro annui (80 euro al mese per 12 mesi) per chi ha un Isee superiore a 7mila euro annui e non superiore a 25mila a un massimo di 1.920 euro annui (160 euro al mese per 12 mesi) per chi ha un Isee non superiore a 7mila euro annui.

La domanda per l’erogazione del bonus bebè va presentata dal genitore online all’Inps, di regola, una sola volta per ogni figlio (in caso di nascita o adozione di due o più minori occorre presentare una domanda per ciascuno) attraverso il servizio dedicato sul nuovo portale Inps, che permette di visualizzarne anche l’esito (accolta o respinta) nell’apposita sezione “Consultazione domande”.