Come posso fare una domanda per un “Affido sine die”?

ll fatto che molti progetti di affido vengano rinnovati per anni superando i limiti temporali previsti dalla legge (massimo due anni rinnovabili di ulteriori due), non significa che esista l’affido come misura a tempo indeterminato!

Cara Ai.Bi.
ho letto alcuni articoli online sull’affido “sine die” di minorenni. Col mio compagno vorremmo candidarci, ma non ho trovato in nessuno di questi articoli, le modalità per presentare la domanda. Infatti tutti parlano dell’affido c.d. normale, cioè quello temporaneo, mentre noi vorremmo fare quello a tempo indeterminato, cioè il vero e proprio “sine die”. Possiamo avere indicazioni sulla strada da seguire?
grazie
Elena
cara Elena,
non so quali articoli abbiate letto ma occorre fare chiarezza sull’affidamento di minorenni perché è una misura per legge temporanea e quindi parlare di affidamento a tempo indeterminato è sbagliato.
L’affido di bambini e ragazzi fuori dalla famiglia di origine è una misura di prevenzione dell’abbandono minorile nonché di supporto alle famiglie che deve essere disposta sul presupposto e con l’obiettivo di reintegrare i minorenni nella loro famiglia di origine. Nel caso in cui si sapesse già che ciò non è realizzabile, non sarebbe corretto né possibile disporre l’affidamento dei minori perché hanno diritto di essere protetti all’interno di un ambiente familiare stabile mentre gli affidatari come ruolo non sono figure stabili.
Le persone affidatarie, infatti, che possono essere single oppure coppie sposate, preferibilmente con figli minori (ma non coppie conviventi perché non unite da vincolo stabile), si mettono a disposizione sapendo di avere un ruolo temporaneo a supporto della famiglia di origine e dei rapporti del minore con questa, ma non sono chiamati a priori a dare disponibilità a lungo termine né sono figure deputate ad essere riferimenti definitivi dei bambini e ragazzi accolti.

Il fatto che molti progetti di affido vengano rinnovati per anni superando i limiti temporali previsti dalla legge (massimo due anni rinnovabili di ulteriori due), non significa che esista l’affido come misura a tempo indeterminato!

Anche l’esistenza di una legge relativamente recente (2017) che tutela i rapporti affettivi tra gli affidatari e i minorenni accolti in affido prevedendo che i primi possano candidarsi per l’adozione nel caso in cui il minorenne dovesse nel frattempo risultare abbandonato e dunque adottabile, non può modificare struttura e scopi dell’affidamento pensato come supporto alle famiglie in temporanea difficoltà da parte dello Stato (tramite i servizi e le varie autorità) e della società in ottica solidaristica.
Un altro aspetto ancora più importante di cui tenere conto è l’espresso divieto che esiste nel nostro ordinamento, anche per effetto di norme internazionali, di allontanare un minore dalla famiglia solo per ragioni economiche. Infine, in Italia i rapporti familiari non sono disponibili liberamente da parte dei titolari e quindi nessun genitore potrebbe liberamente decidere di sottrarsi alle responsabilità di genitore affidando le cure dei propri figli a persone estranee alla famiglia a tempo indeterminato: anzi è da segnalare che al contrario, quando perfino un familiare entro il quarto grado abbia in cura minorenni per un tempo superiore a sei mesi è obbligato a segnalarlo alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni competente nel territorio perché le decisioni sull’affidamento dei minorenni fuori dalla famiglia di origine devono essere vagliate dall’autorità competente e mai prese privatamente dalle famiglie stesse.
Per candidarsi come affidatari va data disponibilità presso i servizi socio-territoriali di zona e sottoporsi a una serie di verifiche.
Speriamo di avere chiarito alcuni dubbi.
ufficio Diritti Ai.Bi.