Conosciamo la bimba ucraina che vogliamo adottare: il nostro soggiorno all’estero può essere ridotto?

Buonasera,

siamo una coppia sposata da dieci anni, senza figli. Da diverso tempo ospitiamo due volte all’ anno una bambina, ormai di tredici anni, originaria dell’Ucraina. Abbiamo deciso di adottarla: vorremmo sapere se il periodo di solito i genitori adottivi devono trascorre in Ucraina nel nostro caso può essere eliminato, visto che noi tre ci conosciamo benissimo e lei ogni volta lascia l’Italia e la nostra casa con le lacrime agli occhi. Grazie,

Anna

 

IRENEBERTUZZIGentile Anna,

non sono rari i casi di adozione derivata dalle cosiddette vacanze terapeutiche, soggiorni che vengono garantiti a bambini residenti nelle zone che nel 1986 furono coinvolte nel famoso disastro nucleare di Chernobyl. Detto ciò, va chiarito che la legge in Ucraina non prevede la possibilità di cosiddetta ‘adozione nominale’,cioè l’adozione di un minore specifico. Quindi l’iter adottivo sarà in tutto e per tutto identico a quello di qualsiasi altra adozione. Non solo. E’ sempre bene informare le coppie che in teoria potrebbero rischiare di completare tutto il percorso di ottenimento del decreto d’idoneità e di preparazione del dossier estero e alla fine non trovare più il bambino che avrebbero voluto adottare, perché magari nel frattempo il giudice ha scelto di abbinare quel minore a una coppia diversa, italiana o straniera che sia. Come dire, non esiste un ‘diritto di prelazione’ derivante dalla pregressa conoscenza. E’ altrettanto vero che in genere si tratta di bambini ormai ‘grandi’ e per loro non ci sono certo file di coppie in attesa. Inoltre per bambini sopra i dieci anni d’età il giudice è obbligato ad ascoltare anche la loro volontà, pur non essendo questa un parere vincolante. Quindi una volta ottenuto il decreto d’idoneità per l’adozione, e l’abbinamento al Paese, la coppia deve attendere la convocazione del Centro per le Adozioni ucraino. Per legge gli aspiranti genitori hanno diritto di scegliere il proprio figlio nell’elenco dei bimbi adottabili. Una volta selezionato e abbinato il minore alla coppia, inizia il periodo di conoscenza che non può durare meno di un mese. Al termine del quale viene fissata l’udienza. Emessa la sentenza, quest’ultima dev’essere depositata per almeno dieci giorni, per consentire a chiunque interessato (per esempio eventuali parenti) di presentare ricorso. Scaduto il termine di deposito, la sentenza diventa definitiva e solo allora possono essere raccolti i documenti necessari per l’espatrio del minore. Per concludere, la conoscenza del minore coinvolto è ininfluente rispetto alla durata della procedura prevista che oscilla dai 60 ai 90 giorni. Per ogni altro dubbio, restiamo a sua disposizione.

Cordiali saluti,

Irene Bertuzzi

Responsabile Adozioni Internazionali di Ai.Bi.