Coppie non sposate: no all’adozione, ma sì all’affido

Buongiorno,

da 3 anni vorrei adottare un bambino con il mio compagno, ma non siamo sposati. Da 3 mesi abbiamo rinunciato al nostro sogno ma il mio desiderio di diventare comunque la mamma di un bimbo orfano è fortissima… Purtroppo però la legge italiana per ora è a favore solo delle  coppie che hanno contratto il matrimonio. Sta cambiando qualcosa per le coppie non sposate che vorrebbero comunque adottare un bambino o la legge è destinata a rimanere immutata? 

Grazie mille

Anna

 

 

giudiceCara Anna,

 

la legge è sempre la stessa e continua per il momento a prevedere per le coppie il requisito del matrimonio al fine di adottare un minore sia in Italia che all’estero.

Vista la Sua bella manifestazione del desiderio di accogliere un minore mi permetto alcune considerazioni.

L’accoglienza di un minore non può mai essere misurata sulla base dei “desideri” degli adulti ma partendo dai bisogni dei minori e, facendo questo passo, diventa immediata la presa d’atto della realtà italiana, fatta di quasi trentamila minori in affidamento, tra famiglie affidatarie e comunità di accoglienza. Lo scandalo è che molti di questi minori restano “incastrati” nel sistema della accoglienza cosiddetta “alternativa” alla famiglia per un lungo numero di anni e la metà di quei circa 30 mila è in comunità anziché in famiglie.

Anche se la funzione dell’adozione è completamente diversa rispetto a quella dell’affidamento, bisogna comunque considerare che nel nostro Paese c’è un grandissimo bisogno di famiglie affidatarie e non solo adottive. Essere coppia affidataria potrebbe essere una possibilità da considerare, cara Anna, per chi come Lei sente di potere essere una risorsa di accoglienza.

Certo c’è da prendere atto che la funzione degli affidatari è complessa perché il loro ruolo deve porsi non come alternativo alla famiglia di origine bensì, al contrario, come strumento utile alla ricomposizione della famiglia di origine, con cui il minore durante l’affidamento deve mantenere e possibilmente rafforzare i contatti allo scopo di farvi rientro. Questo rientro, come i numeri dimostrano, non sempre è possibile e i minori si trovano spesso in una condizione di sostanziale abbandono da parte delle famiglie di origine. Si deve anche sapere che attraverso l’applicazione dell’art. 44 comma 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e modifiche successive, la nostra legge consente l’adozione di un minore anche da parte di coppie non coniugate quando fra queste e il minore esiste un rapporto stabile e duraturo preesistente alla dichiarazione di adozione e il minore sia orfano di padre e di madre. Dunque, anche se l’affidamento familiare non può essere disposto con lo specifico obiettivo di adottare, è pur vero che l’amore può essere manifestato in varie forme e che, comunque, nei casi in cui l’abbandono del minore venga purtroppo confermato anche giuridicamente, l’esistenza di una famiglia affidataria può rivelarsi un tesoro per quel minore.

Inoltre lo stesso art. 44 consente a coppie non sposate l’adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre se si tratta di minori orfani di padre e di madre.

Ai.Bi. lavorerà comunque con il nuovo parlamento per la previsione dell’adozione da parte di persone non sposate per i casi di minori che non riescono a trovare coppie adottanti sposate. Per le coppie, comunque, l’adozione deve sempre avvenire, anche oggi, con il consenso del partner.

Speriamo comunque che il vostro desiderio di un figlio e di tante coppie italiane si evolva sempre più verso un desiderio di pura accoglienza.

Carissimi saluti,

l’Ufficio Diritti dei Minori Ai.Bi.