Da quando inizia il congedo di maternità per le madri adottive?

Buongiorno,

da circa un anno sono mamma adottiva di due bellissimi bambini peruviani. A distanza di tempo, vi chiederei di chiarirmi un aspetto relativo al congedo di maternità, soprattutto nella prospettiva di un’eventuale futura seconda adozione. Il 7 giugno dell’anno scorso io e mio marito abbiamo incontrato i nostri futuri figli nell’istituto in cui vivevano in Perù. Il 28 giugno successivo è invece il giorno dal quale i due bambini risultano ufficialmente adottati da noi. Il congedo di maternità avrebbe dovuto cominciare dal 28 giugno o avrebbe potuto iniziare anche il 7? Purtroppo la consulente del lavoro e il sindacato ai quali ci siamo rivolti non sono riusciti a darci una risposta chiara.

Tanti cari saluti,

Anna Maria

 

CRINO-2Cara Anna Maria,

la decisione di determinare l’inizio del congedo di maternità per una mamma adottiva è lasciata a una relativa discrezione della coppia accogliente. Le spiego meglio.

Tale periodo di astensione del lavoro ha una durata complessiva di 5 mesi a cui bisogna aggiungere il giorno di ingresso in Italia del minore (o dei minori) adottato, per un totale, quindi, di 5 mesi e un giorno. Il congedo deve essere fruito entro i 5 mesi successivi alla data dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente nel nostro Paese e dà diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo mese precedente all’inizio dell’astensione dal lavoro.

Non è necessario, però, che il congedo inizi proprio il giorno dell’ingresso in Italia del minore. La madre adottiva, infatti, può decidere di usufruire di parte del congedo anche prima di quella data, cioè nel corso del periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Se si decidesse in questi termini, pertanto, la parte residua del congedo potrà poi essere utilizzata, anche frazionata, entro i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia.

Quindi, per esempio, avendo delle ferie arretrate si possono utilizzare quelle nel periodo di permanenza all’estero e avviare poi il congedo nel momento del rientro in Italia. Altrimenti si può dare inizio al congedo già nel momento della partenza verso il Paese di origine del minore.

Aggiungo due precisazioni. La prima: il compito di certificare la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice spetta all’ente autorizzato a cui i neo-genitori hanno affidato l’incarico di curare la loro procedura adottiva.

La seconda: analogo congedo spetta anche al padre adottivo, alle stesse condizioni, ma solo nel caso in cui non sia stato chiesto dalla madre. Condizione indispensabile, quindi, affinché il padre possa usufruire del congedo è che la madre adottiva sia lavoratrice dipendente o libera professionista e vi abbia rinunciato.

Un caro saluto,

 

Antonio Crinò

Direttore generale di Ai.Bi.