Detraibilità delle spese di adozione internazionale/2: e se l’Agenzia dell’Entrate avesse le sue ragioni?

Buongiorno sono un’aspirante mamma adottiva nonché  funzionario dell’agenzia delle entrate. Per il tipo di controlli indicato, ai fini del riconoscimento della detraibilità è  rilevante il soggetto che ha  sostenuto la spesa, che in generale è l’intestatario della fattura o comunque del documento di spesa e, nel caso dei costi dell’adozione  internazionale, l’intestatario della certificazione rilasciata dall’ente. Pertanto se l’intenzione è di attribuire la spesa ad un solo genitore, la certificazione all’ente va richiesta con intestazione al genitore indicato. Se la certificazione riporta i nomi di entrambi, la spesa deve essere correttamente suddivisa tra i due. Se la situazione è quella descritta, la rettifica è corretta, altrimenti si può presentare istanza di autotutela all’ufficio senza bisogno di ricorsi, di avvocati o di giudici. Per una volta vorrei spezzare una lancia a favore dell’Agenzia delle entrate, nessun secondo fine poco nobile, si tratta di controlli effettuati a campione sulle spese portate in detrazione/deduzione, che come si sa da oltre 10 anni non vengono più allegate alle dichiarazioni, in quanto trasmesse per via telematica, e quindi occasionalmente sono oggetto di controllo. Essendo le spese per l’adozione di importo elevato, è più  facile che finiscano per essere selezionate per il controllo.

Saluti

Rosanna

 

CRINO (2)Buongiorno Rosanna,

La ringrazio per il commento che ha voluto scrivere, la deducibilità delle spese per l’adozione internazionale è  un tema ancora poco trattato e quindi ogni approfondimento è benvenuto. La questione dell’intestazione della certificazione è un altro punto alquanto controverso. Sia Ai.Bi. sia altri enti autorizzati hanno  negli anni scorsi intrapreso anche la via, su richiesta di alcune coppie adottive, di certificare le spese solo al genitore che intendeva dedurle. Purtroppo, in più  di un caso l’Agenzia delle  Entrate ha contestato proprio il fatto che la certificazione fosse a beneficio di un solo genitore, invece che di entrambi, ritenendo anche questo modo di procedere non corretto e rifiutando di conseguenza di riconoscere la deducibilità  del 100% delle spese a un solo genitore. Temo quindi che la sua osservazione potrebbe forse essere una strada percorribile, ma ad oggi non avremmo nessuna certezza che sarebbe universalmente accettata. Di più, penso che in questo caso sia in gioco un principio, di qui la possibilità del ricorso, e non una semplice questione di esattezza formale. Anche perché, appunto, che cosa in questo specifico caso sia formalmente corretto ad oggi lasciato è alla libera interpretazione di ogni ufficio dell’Agenzia. Quello che servirebbe è piuttosto una pronuncia ufficiale proprio da parte dell’Agenzia delle Entrate, più volte sollecitata dagli Enti autorizzati a un confronto in merito, sui non pochi punti lasciati irrisolti dalla precedente risoluzione del 2004, in modo da stabilire definitivamente quanto l’adozione internazionale sia un gesto da premiare e se, di conseguenza, i figli adottati sono figli con le stesse agevolazioni dei figli biologici anche dal punto di vista fiscale. Sugli intenti poco nobili volti a ridurre gli oneri per lo stato e dovuti alla deducibilità delle spese per adozione internazionale, spero davvero che la Sua visione sia quella giusta, ma non riesco ad esserne convinto. Certo, sono prassi del tutto normale i controlli a campione sulle spese portate in deduzione o in detrazione ed  è altrettanto normale che importi significativi come quelli in questione siano più  facilmente selezionati. Tuttavia, l’invito a  essere più severi nelle certificazioni l’ho sentito con le mie orecchie a incontri tra Enti autorizzati e Commissione Adozioni Internazionali e le contestazioni che le nostre famiglie ci riportano sembrano indicare una linea di comportamento da parte dell Agenzia delle Entrate decisamente più restrittiva.

Un saluto

Antonio Crinò

Direttore Generale di Ai.Bi.