Tribunale per i minorenni e tempi d'attesa per l'adozione

Come funzionano le “intese”di due o più enti autorizzati all’adozione internazionale? In caso di problemi nell’iter adottivo di chi è la responsabilità?

Gentile Ai.Bi.,

abbiamo ottenuto il decreto di idoneità per l’adozione internazionale da qualche mese e stiamo partecipando agli incontri con i diversi enti per decidere a chi affidare l’incarico. In più di un caso ci è stata presentata una realtà a noi poco chiara; si tratta di enti che hanno” intese”,così le hanno definite, con uno o più enti autorizzati. Ci hanno parlato di condivisione di sedi  in Italia in modo da essere il più vicino possibile alle coppie e di fare accompagnare le coppie all’estero da quegli enti autorizzati che in intesa con loro lavorano nel Paese straniero.

Siamo un po’ confusi, in caso ci fossero problemi di chi è la responsabilità? E nel post adozione? Ci seguirebbe un ente che della realtà del Paese di nostro figlio poco o nulla conosce.

Ci aiutate a capire un po’ di più!

Grazie

Anna Maria e Giovanni

Cari Anna Maria e Giovanni,

comprendiamo che il meccanismo delle “intese” non sia così semplice da capire e raccogliamo le vostre perplessità provando a darvi qualche informazione in più.

Questi particolari accordi tra enti autorizzati hanno visto la luce con il DPR 108/2007 che all’art. 10, che qui sotto riportiamo, delinea un quadro generale dei contenuti dell’intesa.

Numerosi ad oggi sono gli enti autorizzati all’adozione internazionale che hanno stipulato questi accordi, a volte solo per uno specifico Paese, a volte per tutte le attività sia in Italia che all’estero e per tutti i Paesi con i quali collaborano.

Come potrete notare al punto 2 è stato stabilito che devono essere precisate le conseguenze sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie e che devono essere previste soluzioni per le eventuali controversie tra gli enti al fine di tutelare le coppie in carico.

Augurandovi di accogliere al più presto il vostro bambino, vi salutiamo cordialmente

Art. 10 Intese

  1. Gli enti possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri enti partecipanti all’intesa, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all’estero.
  2. Nell’intesa sono fissate precise regole organizzative condivise, che garantiscono la chiarezza sull’imputabilità e riferibilità delle attività a ciascun ente, sia nei rapporti con la Commissione e le istituzioni, sia nei rapporti con le coppie. Sono altresì precisate le conseguenze sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie. In ogni caso devono essere previste modalità e procedure per la soluzione delle eventuali controversie che sorgessero tra gli enti partecipanti, tali da tutelare le coppie in carico.
  3. Gli enti informano la Commissione sul contenuto dell’intesa, nonché su eventuali successive modifiche, e la Commissione può formulare osservazioni. Le intese che influiscono sui rapporti tra gli enti e la Commissione ovvero sui rapporti tra le coppie e la Commissione producono tali effetti solo se autorizzate dalla Commissione medesima.
  4. In virtù di tali intese, gli enti partecipanti possono essere autorizzati dalla Commissione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 9, ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni o nelle macro aree nelle quali sono autorizzati ad operare gli altri enti partecipanti all’intesa, che così assicurano, con le proprie sedi operative, lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l’informazione, la preparazione e l’assistenza alle coppie in carico agli altri enti partecipanti all’intesa nella procedura di adozione e l’assistenza nel post-adozione.