Il Garante dell’Infanzia e Adolescenza all’Agenzia delle Entrate: sani con urgenza la “ferita” del Codice Fiscale per i minori in collocamento temporaneo e in affidamento preadottivo.

L’ Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza, Filomena Albano, scrive al direttori dell’Agenzia delle Entrate, e per conoscenza al Ministero della Giustizia, al Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni e alla Direzione Generale delle Finanze al fine di sollecitare la risoluzione del problema della mancanza del codice fiscale, e l’impossibilità di accedere ai diritti da questo scaturenti, dei minori in collocamento temporaneo e in affidamento preadottivo.

E’ necessaria una modalità operativa uniforme su tutto il territorio al fine di tutelare le esigenze del minore. Basterebbe applicare la prassi virtuosa di alcune Agenzie delle Entrate territoriali di fornire al minorenne un codice fiscale provvisorio.

Si riporta integralmente la lettera dell’Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza.
Agenzia Entrate

c.a Direttore dott. Ernesto Maria Ruffini

c-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

e pc

Ministero della Giustizia

c.a. Capo di Gabinetto dott. Elisabetta Maria Cesqui

e-mail: centrocifra.gabinetto@giustìzia.it

Pec: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero interni

c.a Capo Dipartimento dott. Elisabetta Belgiomo

e- mail: dait.prot@pec.intemo.it

Di animentoAf’farilntemieTerritoriali intemo.it

Direzione Generale delle Finanze

c.a Direttore dott. Fabrizia Lapecorella

e—mail: df.dirgen.segreteria@mef.gov.it

Pec: dfiudg@pce.finanze.it

Oggetto: problematiche connesse al codice fiscale dei minori in collocamento temporaneo e in affidamento preadottivo

Gentile Direttore,

mi preme segnalarle la difficile situazione in cui versano i minorenni in stato di collocamento temporaneo (art. 10, comma 3, legge 4 maggio 1983, n. 184) e di afdamento preadottivo (art. 22, comma 6, legge n. 184 del 1983), i quali, per esigenze di riservatezza, non possono utilizzare il proprio codice scale e per questo motivo si trovano nell’impossibilità di esercitare alcuni diritti fondamentali.

Questa situazione dipende dalla circostanza che tra l’ingresso in una nuova famiglia di un minorenne per il quale sia stato aperto un procedimento di adottabilità e la sentenza definitiva di adozione, a seguito della quale il minorenne prende il cognome della famiglia adottante, intercorre un certo lasso di tempo, più o meno lungo, durante il quale il minorenne mantiene il cognome della famiglia di origine, e con esso il suo codice fiscale originario.

Si tratta in particolare del periodo del collocamento temporaneo del minorenne, che si conclude solo con la definitività del provvedimento che ne sancisce l’adottabilità. Questa fase — che perdura sino all’esaurimento delle vie processuali — può prolungarsi per anni, soprattutto nell’ipotesi, affatto infrequente, in cui i familiari d’origine propongano ricorso contro il provvedimento (c.d. rischio giuridico).

Segue poi la fase dell’affidamento preadottivo, durante la quale il minorenne — dichiarato definitivamente adottabile— mantiene tuttavia ancora per almeno un anno il cognome di origine e insieme ad esso il codice fiscale. Durante questo tempo permane evidentemente l’esigenza di garantire la riservatezza in ordine ai suoi dati anagrafici per evitare che sia rintracciato dalla famiglia di origine.

In tutto l’arco temporale descritto il minorenne si trova dunque a subire gravi disagi, tra cui l’impossibilità di iscriversi al servizio sanitario nazionale e di poter avere un pediatra; l’impossibilità di iscriversi a federazioni sportive e di fruire di incentivi e “bonus” correlati alle politiche famigliari e giovanili. Inoltre le famiglie adottanti e non ancora adottive si trovano nell’impossibilità di richiedere il congedo per maternità, necessario per costruire un rapporto di attaccamento tra il minorenne e la nuova famiglia.