Green pass. Quando la verifica spetta ai gestori di attività commerciali?

Il gestore del locale sarà sanzionato con una multa da 400 fino ad arrivare a 1.000 euro qualora non verifichi il possesso della certificazione all’ingresso

Per sconfiggere il covid occorre limitare la diffusione del virus e per farlo ben vengano quelle misure che permettano di contenere e contrastare il contagio, senza dover ricorrere a comportamenti drastici come il lockdown. Quindi piede sull’acceleratore per le vaccinazioni e avanti tutta con l’utilizzo del green pass.

Dopo le preoccupazioni sollevate dai gestori di attività commerciali in merito alle verifiche delle certificazioni verdi, il Viminale ha emanato nei giorni scorsi una circolare a firma del capo di gabinetto Bruno Frattasi, indirizzata ai prefetti e contenente alcune indicazioni per il controllo dei green pass. Attività alla quale, si legge sul sito del ministero degli Interni, occorre dare massima attenzione: “facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori”.

Nella circolare (QUI) emanata dal Viminale la verifica viene sostanzialmente suddivisa in due fasi:

Controllo del green pass: obbligatorio da parte dei gestori delle attività commerciali all’ingresso

Viene confermata l’obbligatorietà del possesso del green pass, da parte delle persone che vogliano accedere ad attività nelle quali sia richiesto e altresì l’obbligatorietà della sua verifica “in ogni caso specifica il documento “da parte dei soggetti ad essa deputati”.

Controllo del documento di identità: effettuato dai gestori soli in caso di palese violazione

Tale verifica, definita dal testo “ulteriore”, serve per confermare l’identità del possessore del green pass e per contrastare eventuali abusi. La circolare specifica che “tale verifica non ricorre indefettibilmente, come mostra la locuzione “a richiesta dei verificatori” contenuta nel comma 4 (dell’art. 13 del d.p.C.M 17 giugno 2021)”. Tuttavia, il gestore del locale dovrà effettuare la verifica in caso di “manifesta incongruenza” con i dati anagrafici contenuti nel green pass.

Cosa si rischia?

Sono previste sanzioni da 400 fino ad arrivare a 1.000 euro per i clienti ai quali siano riscontrate irregolarità e chi falsifica i dati può ricevere una denuncia.

Il gestore dell’attività commerciale sarà sanzionato, sempre con una multa da 400 fino ad arrivare a 1.000 euro, qualora non verifichi il possesso della certificazione all’ingresso del locale, mentre non sarà responsabile della presentazione di green pass falsi, a meno che siano palesi le incongruenze con la certificazione esibita.