Il congedo di maternità spetta anche alla mamma collocataria?

Buongiorno Ai.Bi.

Vi sottopongo un problema “burocratico” che mi vede protagonista nei confronti dell’Inps. Un bambino di 3 anni, a seguito di un decreto emesso dal Tribunale dei minori, è stato collocato nella mia famiglia con affido ai servizi sociali. Considerato che svolgo ancora la mia attività di lavoro dipendente e che vi è tutto un percorso da compiere per l’inserimento del bambino, l’assistente sociale mi ha consigliato di presentare all’Inps la richiesta di poter usufruire del congedo di maternità. L’Inps però ha rigettato la mia richiesta, in quando, a suo parere, come genitore collocatario non ne avrei diritto.

È davvero così? Se no, che cosa potrei fare per poter garantire al bambino un periodo di mia effettiva presenza?

Grazie per i consigli,

Alda

 

giudice2Cara Alda,

rispondo alla sua richiesta facendo riferimento alla comunicazione 5748 inviata dall’Inps il 24 febbraio 2006. In essa si ricorda che l’istituto del collocamento temporaneo si inquadra “in quel sistema generale di tutele dirette a garantire al minore, giuridicamente privo del nucleo familiare di origine, l’assistenza materiale ed affettiva che (…) non può venire meno”. Evidentemente, quindi, l’intenzione del legislatore è quella di rispondere prontamente a tali esigenze, anche per quei minori che, trovandosi in condizioni di adottabilità, necessitano di cure e attenzioni “non dissimili da quelle assicurate ai minori in affidamento preadottivo o provvisorio”. In relazione a questi, la legge “riconosce il diritto al congedo di maternità nei primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia”.

Nella medesima comunicazione, l’Inps ritiene di poter riconoscere il congedo di maternità anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo. Anche in questo caso, “il congedo deve essere fruito nei primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia”.

Nel caso in cui la lavoratrice usufruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo, l’Inps ricorda che “non potrà avvalersi di un ulteriore periodo di congedo in caso di successivo affidamento preadottivo o di successiva adozione del minore”.

Un caro saluto,

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.