Il mio nuovo marito vuole adottare mio figlio biologico. Cosa dobbiamo fare ?

Buongiorno Ai.Bi.,

sono la mamma di un bambino di 9 anni riconosciuto solo da me, in quanto il padre biologico non l’ha voluto. Mio figlio, infatti, porta il mio cognome. Da circa 6 anni sto con una nuova persona. Per tutelare il bambino abbiamo deciso di sposarci e pertanto a metà dello scorso mese di maggio siamo diventati marito e moglie. Ora lui vorrebbe riconoscere e/o adottare mio figlio, ma non sappiamo come dobbiamo muoverci. Potreste fornirci qualche indicazione in merito?

Grazie mille

Camilla

 

 

giudiceGentile Camilla,

l’adozione del figlio del coniuge è uno dei casi di adozione nazionale prevista nella legge 184/1983, e in particolare dall’art. 44 comma 1 lettera b), secondo cui ogni bambino può essere adottato dal coniuge nel caso in cui sia figlio dell’altro coniuge anche quando non sussiste la condizione di adottabilità (in questo caso infatti non c’è stato di abbandono).

Si tratta di una adozione considerata “speciale” perché gli effetti che derivano dalla sentenza di adozione sono diversi dal caso in cui vengano adottati bambini in stato di abbandono. In questo caso, in particolare, anche se suo marito, come genitore adottivo, assumerebbe tutti gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza e diverrà titolare dell’esercizio della responsabilità genitoriale, non acquisterebbe tuttavia alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato.

Come specificato negli articoli seguenti al 44, la richiesta deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del distretto dove si trova il bambino, quindi nel Tribunale competente in base al luogo di vostra residenza.

La legge è specifica nel richiedere che il tribunale verifichi, oltre alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 44, anche la corrispondenza tra l’adozione richiesta e l’interesse concreto del bambino.

A questo fine è previsto che il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adottando (nel suo caso la sola madre), disponga l’esecuzione di adeguate indagini sull’adottante, sul minore e in generale sulla famiglia, da effettuarsi tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza. L’indagine dovrà riguardare in particolare i seguenti punti:

a.         l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;

b.         i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;

c.         la personalità del minore;

d.         la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.

Per il completamento della procedura, che può essere proposta direttamente da suo marito senza necessità di assistenza da parte di un avvocato, è previsto che il Tribunale raccolga il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il 14esimo anno di età. Inoltre, se il figlio ha compiuto i 12 anni, dovrà essere personalmente sentito mentre se ha una età inferiore dovrà essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se il bambino è minore di 14 anni, l’adozione potrà essere disposta solo a condizione che il genitore biologico coniugato con quello adottivo acconsenta. Sarà quindi prevista una udienza per rendere di presenza le dichiarazioni necessarie.

In genere il modulo da compilare e l’indicazione precisa dei documenti da allegare sono disponibili sul sito internet dei diversi tribunali per i minorenni.

Vi facciamo i più sentiti auguri per questo importante passo.

Carissimi saluti,

 

L’Ufficio Diritti di Ai.Bi.