Iter adottivi: che differenze ci sono tra nazionale e internazionale?

Buongiorno.

Io e mia moglie siamo sposati da quasi 10 anni. In questo periodo non abbiamo avuto figli e, a parere dei medici a cui ci siamo rivolti per cercare di capire quale fosse il problema, difficilmente potremo generare bambini anche in futuro. Di conseguenza, abbiamo pensato di rivolgerci all’adozione. Siamo ancora indecisi, però, tra quella nazionale e quella internazionale. Per fortuna abbiamo qualche risparmio da parte, ma temiamo che possa non essere sufficiente per i costi necessari. Vorremmo quindi capire quali siano gli elementi più importanti da tenere presenti nella scelta di una o dell’altra forma di adozione. Vista la nostra attuale indecisione, potremmo iniziare il percorso e poi operare la nostra scelta più avanti?

Grazie per le informazioni,

Alessandro

 

ireneCaro Alessandro,

il punto di riferimento per chi vuole adottare, in adozione sia nazionale che internazionale, è la legge 184/1983. La prima condizione che non può essere aggirata è la stabilità di rapporto tra gli aspiranti genitori adottivi che devono essere sposati da almeno un triennio o, se sono coniugati da un periodo di tempo inferiore, devono dimostrare di aver convissuto per minimo 3 anni alla data di presentazione della domanda. Con questo requisito si può fare richiesta di adozione, sia nazionale che internazionale: nelle prime fasi l’iter coincide.

Attenzione, però! Alcune procedure iniziali possono differire da regione a regione o da tribunale a tribunale. Occorre quindi che vi informiate subito sul territorio, consultando il tribunale di competenza. In questo modo potrete sapere, per esempio, se sia obbligatorio o solo “opportuno” frequentare i corsi di preparazione organizzati dai servizi sociali prima di presentare la domanda; quali siano le richieste in termini di documentazione ed esami diagnostici per la dimostrazione dello stato di salute; se ci siano criteri in merito al reddito della coppia o di grandezza dell’abitazione.

Le procedure per le due diverse forme di adozioni differiscono poi per numerosi aspetti. Nonostante questo, è possibile portare avanti le due strade contemporaneamente: la scelta, prima o poi, diviene obbligata in modo quasi “fisiologico”.

Chi è orientato ad accogliere in adozione nazionale sa che la sua domanda decade dopo 3 anni e può essere rinnovata e che può inoltrare la richiesta anche ad altri tribunali per i minorenni, dandone però notizia a quello competente. Inoltre, più coppie possono essere convocate per colloqui mirati alla stessa adozione: tra gli elementi presi in considerazione c’è l’età della coppia, perché tra gli adottanti e il possibile adottato ci deve essere una differenza anagrafica minima di 18 anni e massima di 45.

Molto diversa la situazione per l’adozione internazionale. Questa, pur essendo regolata dalla stessa legge 184/1983, fa riferimento anche alla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993. Per gli aspiranti genitori è necessario innanzitutto ottenere il decreto d’idoneità che, a seguito di una relazione dei servizi socio sanitari e di un colloquio in tribunale, dovrebbe arrivare entro 6 mesi. Quindi, entro un anno, è obbligatorio rivolgersi a un ente autorizzato, scegliendo tra quelli attualmente iscritti al relativo albo e valutandoli in base a metodi, costi e Paesi stranieri in cui ogni ente opera.

I miei più sinceri auguri per il vostro percorso di accoglienza,

 

Irene Bertuzzi

Adozioni internazionali di Ai.Bi.