La legge di ratifica della Convenzione Aja 1996 alla votazione della Camera

aulacamera350L’esame della proposta di legge del Governo Letta sulla ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori da parte delle commissioni competenti presso la Camera dei Deputati si è concluso con tutti i pareri favorevoli. Sono state ben 75 le proposte di emendamenti presentate, trattandosi di una tematica molto discussa da parte delle associazioni. Adesso il testo di legge è pronto per la votazione in Assemblea, se approvato, passerà in seguito al Senato.

Il 12 giugno scorso è stato raccolto anche l’ultimo dei pareri favorevoli delle Commissioni competenti e il progetto di legge n. 1589 presentato dai Ministri Bonino, Cancellieri e Kyenge durante il governo Letta, il 17 settembre 2013 è pronto per passare al vaglio del Senato della Repubblica.

Si tratta del progetto di legge di ratifica della “Convenzione dell’Aja sulla giurisdizione, la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996 e contenente anche alcune norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La proposta è stata occasione di un ampio dibattito perché coinvolge i provvedimenti stranieri di kafala, la misura di protezione dell’infanzia disposta all’estero nei paesi di tradizione giuridica islamica e che si colloca un po’ a metà tra affidamento e adozione.

Durante l’esame sono state presentati ben 75 emendamenti di varia natura anche se il testo approvato non risulta sostanzialmente modificato rispetto alla versione iniziale: rimane invariata la competenza del Dipartimento giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia come Autorità centrale italiana e solo per i provvedimenti di “assistenza legale del minore”, cioè “assistenza giuridica, morale e materiale, nonché la cura affettiva di un minore tramite un provvedimento straniero di kafala o istituto analogo” viene riconosciuta la competenza della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La procedura resta distinta per l’accoglienza di minori stranieri resta distinta a seconda che si tratti o meno di minore in stato di abbandono.

Per l’assistenza legale del “minore non in stato di abbandono” viene mantenuta la competenza del Dipartimento della Giustizia minorile che, ricevute le proposte di collocamento dei minori in Italia le trasmette alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui si prospetta il collocamento del minore. Il PM del tribunale verifica la “regolarità della proposta” e, in caso positivo, propone al Tribunale un ricorso per l’autorizzazione dell’“assistenza legale”. Il Tribunale, istruita la pratica con i necessari documenti e verificata l’idoneità degli istanti, emette un provvedimento contro cui il PM e gli aspiranti all’assistenza legale possono proporre reclamo entro 15 giorni dinanzi alla Corte d’Appello. Il minore che entra in Italia in esecuzione di questi provvedimenti si trova in “affidamento familiare”.

Per l’assistenza legale di un“minore in stato di abbandono” invece la competenza è della Commissione per le adozioni internazionali. I richiedenti devono possedere i requisiti dell’art. 6 della legge sull’adozione e, ottenuta l’idoneità dal tribunale per i minorenni competente, devono conferire incarico a uno degli enti autorizzati. La CAI insieme all’ente delegato riceve la “proposta di accoglienza del minore” corredata da una serie di documenti fra cui quello che attesta la situazione di abbandono. Una volta approvata la misura si attiva la procedura per l’ingresso del minore in Italia, che vede anche la collaborazione degli uffici consolari per quanto di competenza italiani. Il minore in stato di abbandono che entra in Italia con un provvedimento di kafala si trova in affidamento familiare e i servizi socio-assistenziali degli enti locali sono chiamati ad attivarsi per assistere il nucleo che accoglie il minore.

La nota critica è che rimane invariata è la nomina da parte del giudice tutelare dei coniugi come tutore e protutore del minore come rimane invariata l’applicazione del TU sull’immigrazione al regime dei visti che dovranno essere rinnovati periodicamente.

Insomma, dopo tutta la trafila di accompagnamento delle coppie e di verifica da parte del Tribunale per i minorenni, della CAI e degli enti e dopo le lunghe procedure che, al pari di quanto avviene per le adozioni internazionali, avranno anche dei costi, le coppie avranno solo la “tutela” del bambino. E così il minore che all’estero si trova in stato di abbandono in un paese dove esiste solo la kafala viene in sostanza condannato a non diventare figlio come previsto per gli altri bambini abbandonati e, al compimento della maggiore età sarà sottoposto alle normali regole sul permesso di soggiorno.

Adesso il testo sarà sottoposto a votazione dell’intera Assemblea presso la Camera dei Deputati.