La sentenza. Il padre evita incontri in videochat con la figlia: perde l’affido congiunto

A sancirlo il Tribunale di Brescia. Il genitore, durante il lockdown, aveva evitato di incontrare la bambina anche da remoto

Il padre separato che, durante il lockdown, non ha chiesto di vedere la figlia da remoto in videochat, perde l’affido congiunto. A deciderlo, con una sentenza, è stato il Tribunale di Brescia, disponendo l’affidamento esclusivo della bambina alla madre ed escludendo il padre da tutte le decisioni importanti che la riguardano. A riportare l’episodio è un articolo di Paolo Remer, già magistrato ordinario, giudice tributario e ufficiale nella Guardia di Finanza, su Laleggepertutti.it.

“Il rapporto tra il genitore e la figlia minore – riporta l’autore – era, già difficile in precedenza e gli incontri si svolgevano in forma protetta presso i servizi sociali; ma dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, a fine gennaio scorso, la situazione è precipitata. Il padre ha iniziato a manifestare ‘insofferenza e nervosismo’ ed ha evitato esplicitamente di abbracciare e coccolare la bambina, dicendo che ‘non gli andava’”.

“Con l’emergenza Covid – prosegue l’articolo – gli incontri in presenza sono stati sospesi e il padre non ha avanzato nessuna richiesta di sentire o vedere la bambina da remoto, come sarebbe stato possibile fare anche perché gli operatori avevano acconsentito ad aumentare la durata degli incontri per consentirgli di consolidare la relazione con la figlia. Anzi, nelle telefonate protette il padre anziché parlare con la bimba approfittava per litigare con la moglie”.

Ecco spiegato il motivo del “giudizio negativo” espresso dal tribunale sulla “attitudine” del padre “ad assumere civilmente e consapevolmente decisioni per il bene della figlia di concerto con la madre”.

Dura la sentenza dei giudici bresciani che hanno accertato che non vi fossero le condizioni per la prosecuzione delle frequentazioni tra padre e figlia nemmeno in forma protetta, appunto, “non avendo neppure il padre manifestato un serio e concreto interesse in tal senso”.

E’ chiaro che la scelta del Tribunale di Brescia di affidare il figlio alla sola madre anziché a entrambi i genitori, come regola vorrebbe nel caso di separazioni, deriva dalla concreta situazione dei rapporti tra padre e figlia già compromessi prima dell’emergenza Covid, ma è interessante che il giudici abbiamo preso in considerazione l’aspetto dell’iniziativa dei genitori: un atteggiamento di impegno durante questa emergenza sanitaria è richiesto ai genitori per colmare la distanza fisica anche con l’aiuto dei mezzi informatici.

Viceversa, il genitore rischia di vedersi valuato negativamente per la mancanza di tutte quelle azioni e attenzioni possibili e non intraprese, sempre con il presupposto che l’interesse perseguito deve essere quello del figlio.

Un provvedimento consentito in casi estremi: la Cassazione ha infatti esposto il principio per cui “il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto-dovere del genitore di mantenere, istruire ed educare la prole, ha quale misura e limite l’attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni necessarie ad evitare un pregiudizio alla sua salute psicofisica, arrivando anche a sospendere gli incontri quando la continuazione dei rapporti genitore-figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata”.