L’accoglienza in soggiorno terapeutico è considerata un affido temporaneo?

Buongiorno,

sono una signora di 45 anni che purtroppo non è mai riuscita ad avere figli, nonostante anche alcuni tentativi di fecondazione medicalmente assistita. La mia esperienza di mamma biologica si è purtroppo fermata a una gravidanza naturale finita male all’ottava settimana di gestazione.

Quest’anno io e mio marito abbiamo vissuto un’esperienza di “affido collettivo” con la nostra parrocchia: un gruppo di 8 bambini bielorussi, infatti, tramite un’associazione della nostra città, ha potuto usufruire di un periodo di soggiorno sanitario presso le località balneari vicine a casa nostra. Per il prossimo anno, sia io che il mio coniuge stiamo progettando di partecipare in maniera più concreta a questo tipo di iniziative, accoglienza un bambino in casa nostra almeno per tutto il mese di luglio.

Io sono un’impiegata del ministero dell’Economia, mentre mio marito lavora come dirigente comunale. Alla luce di questo, avrei due domande. Accogliere un bambino straniero in soggiorno sanitario per un mese potrà essere considerato a tutti gli effetti una sorta di affido temporaneo? Se sì, quali agevolazioni ci spettano in materia di assenza dal lavoro?

Vi ringrazio e resto in attesa di una vostra risposta.

Annalisa

 

giudiceCara Annalisa,

 

fra le attività di cui si occupa Ai.Bi. vi è come noto quella di accompagnamento delle coppie che desiderano adottare bambini stranieri e, nel rispetto delle linee guida per gli enti autorizzati alle adozioni internazionali, l’associazione non si occupa né può occuparsi di soggiorni solidaristici.

La Sua domanda riguarda perciò un settore di cui ci siamo occupati solo a livello culturale, per alcune problematiche interessanti legate alle accoglienze temporanee di bambini con questi soggiorni e la situazione di abbandono in cui alcuni questi possono trovarsi all’estero.

Non siamo quindi in grado di rispondere sui dettagli normativi che si applicano al procedimento di accoglienza tramite questi progetti di cui si occupano specifiche associazioni indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali insieme alle linee guida procedurali che prevedono iter completamente diversi da quelli percorribili per l’attivazione dell’affidamento familiare.

Quello che possiamo però precisare è che la Sua premessa sulla mancanza di figli è un presupposto che normalmente è irrilevante sia per l’affidamento temporaneo che per questo tipo di progetti, visto che la funzione richiesta agli adulti che accolgono il bambino non è, in entrambi i casi, quella di sostituirsi ai genitori.

Inoltre, una grande differenza tra l’affido familiare e l’accoglienza solidaristica temporanea è data dal fatto che, mentre i bambini in affidamento hanno bisogno di accoglienza temporanea per il tempo necessario al superamento dei problemi all’interno della famiglia di origine (anche fino a 24 mesi rinnovabili), i soggiorni solidaristici sono accoglienze consentite per un tempo molto più ristretto (massimo 120 giorni nell’arco di un anno) con lo scopo di “risanamento”. L’obiettivo principale dei soggiorni temporanei, detti anche “terapeutici”, è quello di ospitare minori che provengono da aree a rischio soprattutto da un punto di vista sanitario.

 

Ufficio Diritti di Ai.Bi.